L’utilizzazione, da parte del fisco, dei movimenti bancari non è condizionata alla previa instaurazione di alcun contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell’accertamento, atteso che la legge tributaria prevede il contraddittorio come oggetto di una mera facoltà dell’Amministrazione tributaria e non già di un obbligo (ex multis, da ultimo, Cassazione 446/2013).

Sentenza n. 10767 del 16 maggio 2014 (udienza 7 aprile 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Piccininni Carlo - Est. Scoditti Enrico
Utilizzazione dei movimenti bancari – Non sussiste l’obbligo del preventivo contraddittorio

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