La controversia verte su una questione che coinvolge la normativa di uno Stato membro di cui si chiede se possa costituire ostacolo una misura che esenta da tassazione i dividendi distribuiti dalle società nazionali mentre assoggetta a ritenuta alla fonte gli stessi dividendi se distribuiti a società oltre confine. All’esame dei giudici europei, in questa circostanza, la questione, sollevata nell’ambito di due controversie trattate univocamente per ragioni oggettive, investe la normativa comunitaria in materia di libera circolazione di capitali di cui all’articolo 56 CE.


La fase pre contenziosa
Nelle cause riunite in ciascuna la questione è sorta in quanto società di diritto olandese stabilite nei Paesi Bassi hanno emesso azioni, rappresentative del capitale, interamente detenute da società controllate ma stabilite in un territorio di oltreoceano. Successivamente, in fase di versamento dei dividendi maturati, gli stessi venivano assoggettati ad imposta tramite una trattenuta. Su tale trattamento fiscale le società controllate presentavano un reclamo che veniva rigettato in quanto ritenuto infondato. Ecco che allora, conseguentemente, le stesse società decidevano di adire un ricorso dinanzi ai giudici della Corte di cassazione. Quest’ultima, ritenendo di dover impugnare la decisione di rigetto proponeva ricorso al giudice nazionale il quale a sua volta intavolava la questione dinanzi ai giudici della Corte di giustizia europea.

I termini della questione pregiudiziale
Occorre, pertanto, stabilire se un imposta sui dividendi, di cui alla fattispecie principale, possa essere ritenuta in contrasto con la libera circolazione dei capitali sancita all’articolo 56 CE. Occorre considerare che, suddetta norma, non si applica in via generale ai rapporti con i paesi e territori di oltremare (PTOM) che, quindi, vengono disciplinati dalle normative nazionali in quanto assimilati in fattispecie interne. A tal fine i togati europei sono chiamati a stabilire sei i paesi PTOM possano o meno essere considerati paesi terzi al fine di poter invocare l’articolo 56, per la libera circolazione dei capitali.

Il ragionamento seguito dai togati europei
In via preliminare, i giudici europei, sottolineano che, ai sensi dell’articolo 299, paragrafo 3, CE, i Paesi d’oltremare di cui all’allegato II del Trattato CE, rientrano nel regime speciale di associazione che segue la regolamentazione con decisioni del Consiglio ai sensi dell’articolo 187 CE. Nel caso di specie, i territori chiamati in causa rientrano nel citato elenco e pertanto si applica il regime speciale di associazione. Ragionando in termini di bilancia dei pagamenti, vietando ogni restrizione sia ai pagamenti in moneta liberamente convertibile sul conto corrente sia alla circolazione dei capitali dovuti a investimenti di capitali in operazioni contabilizzate nella bilancia stessa. Ecco che nella portata dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera b) PTOM è previsto il divieto di qualsiasi restrizione legata al versamento di dividendi tra l’Unione e i paesi di oltremare risultando in analogia con i divieti di cui all’articolo 56 CE sulle restrizioni tra Stati membri e paesi terzi. Al riguardo, il governo del Regno Unito, al momento della liberalizzazione, ha posto particolare attenzione alla considerazione dei PTOM quali paradisi fiscali. Ecco che per questo nella decisione PTOM è stata inserita una clausola d’eccezione riguardante espressamente la prevenzione dell’evasione fiscale. Quindi una misura fiscale, come quella di cui al procedimento principale, secondo quanto relazionato dal giudice del rinvio è stata introdotta per evitare e prevenire eccessivi flussi di capitali verso i paesi di oltremare per contrastare proprio la capacità di attrazione di questi paesi quali paradiso fiscale. Ribadiscono i togati europei che il trattamento fiscale sui dividendi contestato ai Paesi Bassi, rientra proprio nella cd. clausola di eccezione fiscale esulando dall’ambito di applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, della decisione PTOM, che come sottolineato vieta qualsiasi tipo di restrizione alla libera circolazione di capitale. La clausola di eccezione fiscale, è bene ricordare, può essere applicata e richiamata se la normativa a cui si richiama persegua l’obiettivo della lotta alla evasione fiscale in modo efficace e proporzionato. Resta, però, onere del giudice del rinvio la valutazione della congruità della norma rispetto all’applicazione della clausola di eccezione fiscale.

La pronuncia della Corte
I giudici della terza sezione della Corte di giustizia europea sulla questione pregiudiziale si sono espressi dichiarando la compatibilità della normativa tributaria nazionale controversa che prevede un diverso trattamento fiscale dei dividendi nazionali rispetto a quelli distribuiti a società stabilite oltreconfine. Tale conclusione trova il suo fondamento nel fatto che tale misura sia emanata per perseguire in modo efficace e proporzionato l’obiettivo della lotta all’evasione fiscale a prescindere dagli effetti sulla libera circolazione dei capitali tra lo Stato membro ed il territorio d’oltremare.


Fonte: Agenzia Entrate

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