Con la Direttiva dell'11 giugno 2014, l'Agenzia delle Entrate ha indicato ai propri uffici i criteri da prendere a riferimento nella gestione del contenzioso in materia di Irap e autonoma organizzazione. In attesa della definizione certa di autonoma organizzazione da parte del legislatore, come previsto dalla delega fiscale (Legge n. 23 dell'11 marzo 2014), occorrerà uniformarsi alle sentenze della Cassazione in materia, in particolare alle sentenze n. 6383/2014 e n. 7610/2014. Secondo quanto affermato dalla Cassazione in queste sentenze, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvale in modo non occasionale del lavoro altrui, anche part time.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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