La Corte richiama il principio per cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del DPR n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (di recente Cass.n. 14941/2013; id n. 6929/2013; id n.  7871/2012; id n. 2616/2011 ed, in termini, Cass. n.  21536/2007)

Sentenza n. 12167 del 30 maggio 2014 (udienza 13 marzo 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Crucitti Roberta
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d) – La presenza di scritture contabili formalmente regolari none esclude l’utilizzo di presunzioni semplici – L’onere della prova è a carico del contribuente

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