Con la risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti sulla detraibilità del 19% delle spese sanitarie. In particolare, è stato chiarito che è possibile riconoscere l’agevolazione fiscale, a condizione però che la documentazione indichi comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci. Inoltre, si precisa che non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, in quanto la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla indicazione del numero AIC riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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» Dichiarazioni 2010. Farmaci senza copia della ricetta.
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