Le misure finalizzate a contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni ed incrementare per tal via, la produttività dei settore pubblico coinvolgono in prima persona anche i medici refertanti. A questi e' richiesta una particolare diligenza nel rilascio dei certificati di malattia del pubblico dipendente; pena l'applicazione di sanzioni, disciplinari e/o penali.Come noto, con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della delega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15, sono state introdotte delle misure finalizzate a contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni ed incrementare per tal via, la produttività dei settore pubblico.

Tra queste misure, sul presupposto della rilevanza della collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, sono state disciplinate anche delle fattispecie speciali di responsabilità disciplinare e penale aventi come soggetto attivo della condotta il medico.

Dopo l’entrata in vigore della riforma, sono pervenute al Dipartimento della funzione pubblica alcune segnalazioni e richieste di chiarimento circa la portata applicativa del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, soprattutto nella parte in cui viene disciplinata la responsabilità del medico in caso di illecito commesso in occasione del rilascio di certificati per la giustificazione dell’assenza dal servizio dei pubblici dipendenti.

Considerata la novità e la rilevanza della questione, il dipartimento ritiene opportuno fornire indicazioni per l’applicazione delle disposizioni.


(Circolare Dipartimento funzione pubblica 28/04/2010, n. 5)


Fonte: IPSOA

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