Per il riconoscimento del regime agevolativo in materia di piccola proprietà contadina non è più necessaria la presentazione del certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente (prevista dalla legge 604/1954), che attesti l'abitualità della lavorazione manuale della terra nonché l'idoneità del fondo alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina. Questo per effetto delle novità introdotte, in materia, dall'articolo 2, comma 4- bis, del Dl 194/2009.
La precisazione è contenuta nella risoluzione n. 36/E del 17 maggio.

Quadro normativo
Nel documento di prassi, i tecnici delle Entrate, prima di dare soluzione al quesito, ripercorrono le norme di riferimento in materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, anche in relazione alla disciplina contenuta nella legge 604/1954.

Sulla base delle ultime disposizioni introdotte con l'articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009, a decorrere dallo scorso 28 febbraio (data di entrata in vigore della legge di conversione) e fino al 31 dicembre 2010, viene prevista, al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1%, per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti. Destinatari del regime di favore sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). La stessa norma stabilisce espressamente le ipotesi di decadenza dal regime agevolativo.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la disposizione definisce in maniera puntuale e, per alcuni aspetti, innovativi, rispetto alla disciplina dettata dalla legge 604/1954, i presupposti oggettivi e soggettivi, nonché le condizioni per poter accedere al regime agevolativo della piccola proprietà contadina che trova applicazione per gli atti stipulati tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2010.

In particolare, assume rilevanza, sotto il profilo soggettivo, che i destinatari dell'agevolazione (imprenditore agricolo professionale e coltivatore diretto) siano iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale tenuta presso l'Inps. Dal punto di vista del requisito oggettivo, rileva la qualificazione agricola dei terreni in base agli strumenti urbanistici vigenti.

Anteriormente all'intervento normativo in commento, la precedente agevolazione in materia di piccola proprietà contadina trovava la propria fonte nella legge 6 agosto 1954, n. 604, i cui termini di validità sono stati ripetutamente prorogati per oltre cinquanta anni; da ultimo, l'articolo 2, comma 8, della legge 203/2008, li ha prorogati fino al 31 dicembre 2009.
Con tale regime, i soggetti che potevano fruire delle disposizioni in materia di piccola proprietà contadina venivano individuati in considerazione dell'attività manuale di lavorazione della terra e di altri parametri, prescindendo, quindi, dalla iscrizione nella relativa gestione previdenziale. In particolare, l'agevolazione riguardava una serie di atti, "…posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina…", senza porre attenzione alla onerosità dell'atto né alla circostanza che il terreno oggetto del trasferimento fosse qualificato agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti.

Soluzione
Nella risoluzione viene affermato, quindi, che esistono delle sostanziali divergenze tra il sistema definito dal recente decreto 194/2009 e quello originariamente dettato dalla legge 604/1954, tali da far desumere che la disposizione agevolativa non costituisca una proroga del regime precedente, ma una vera e propria norma innovativa, posta anche la soluzione di continuità con il precedente regime.

Per l'applicazione dell'articolo 2, comma 4- bis, del citato decreto legge occorre, quindi, porre rilievo ai requisiti soggettivi e oggettivi individuati ex novo, nonché alle cause di decadenza dall'agevolazione espressamente indicate.

Pertanto, poiché il Dl 194/2009 non richiede ulteriori condizioni, se non quelle espressamente indicate, ai fini della fruizione delle agevolazioni non è richiesta la sussistenza delle ulteriori condizioni contenute nell'articolo 2, numeri. 1), 2) e 3), della legge 604/1954 (quali, la qualità dell'acquirente che deve dedicare abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l'idoneità del fondo alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici di oltre un ettaro).

Una volta esclusa l'applicabilità delle "vecchie" condizioni, viene meno anche la funzione della certificazione, prevista dai successivi articoli 3 e 4 della legge 604/1954, da parte dell'ispettorato provinciale agrario competente, che attesti la sussistenza dei requisiti richiamati dai citati numeri 1,2 e 3.



Fonte: Agenzia Entrate

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