Nel limite alla compensazione va computata anche la quota del credito annuale IVA richiesta a rimborso con procedura semplificata al competente agente della riscossione. Quando si pianifica l'utilizzo dei crediti si deve quindi tenere conto di tale aspetto, al fine di non commettere violazioni pesantemente sanzionate.I limiti alla compensazione

L’art. 25, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997 e l’art. 34, comma 1, legge n. 388/2000 stabiliscono che la compensazione tra imposte diverse può essere effettuata fino all’importo di 516.456,90 euro. Il limite è elevato ad un milione di euro per i soggetti subappaltatori che nell’anno precedente hanno effettuato operazioni soggette a reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 per almeno l’80% del volume d’affari (art. 35, comma 6-ter, D.L. n. 223/2006).

Si tenga comunque presente che l’art. 34, comma 1, ultimo periodo, legge n. 388/2000 (così come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 78/2009) prevede, tramite apposito D.M., la possibilità di elevazione del limite generale da 516.456,90 euro al più elevato ammontare di 700.000 euro.

Gli importi da computare nel limite

Per quello che riguarda l’IVA, nel limite alla compensazione di 516.456,90 o di un milione di euro devono essere computati non solo gli importi in compensazione del credito annuale e del credito infrannuale, ma anche altri importi.

In particolare, va computata nel limite:
-la quota del credito annuale ceduta per la partecipazione al consolidato nazionale (art. 7, comma 1, lettera b, D.M. 9 giugno 2004);
-la quota del credito annuale chiesta a rimborso con procedura semplificata direttamente al competente agente per la riscossione (rigo VR4 campo 2 del modello VR).Di contro, non entra nel limite:
-la quota del credito annuale chiesta a rimborso e liquidata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (differenza tra campo 1 e campo 2 del rigo VR4 del modello VR);
-la quota del credito infrannuale a rimborso, considerato che questa viene sempre liquidata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

La pianificazione dell’utilizzo dei crediti IVA

Considerato che nel limite di 516.456,90 o di un milione di euro devono essere computati anche importi diversi da quelli in compensazione, è necessario pianificare attentamente la gestione dei crediti IVA.

Per quello che riguarda il credito annuale, nel caso in cui si intenda chiederne il rimborso totale o parziale, e nel caso in cui gli importi siano elevati, si dovrà effettuare una scelta sul soggetto (agente della riscossione o Agenzia delle Entrate) a cui richiedere il rimborso del credito annuale.

Si tenga comunque presente che il modello VR va in ogni caso presentato al competente agente per la riscossione, in quanto il soggetto che dovrà liquidare il rimborso sarà individuato in base alla modalità di compilazione del rigo VR4 del modello.

Compilazione del modello VR: un esempio

Si consideri la seguente situazione: una società ha maturato nell’anno di imposta 2009 un credito di 1.100.000 euro, che intende utilizzare in detrazione su IVA a debito per 200.000 euro, in compensazione con altre imposte per 300.000 euro e chiedere a rimborso per la parte residua pari a 600.000 euro.

L’utilizzo del credito in questa maniera andrà evidenziato nel quadro VX come esemplificato nella Tavola n. 1.

In caso di presentazione della dichiarazione unificata si dovrà fare riferimento ai corrispondenti righi del quadro RX.


Si noti che le quote del credito in detrazione su IVA a debito ed in compensazione con altre imposte vanno evidenziate cumulativamente.

In senso analogo, la quota del credito chiesta a rimborso va inserita integralmente nel rigo VX4 anche se, come evidenziato nella Tavola n. 2, una parte viene chiesta al competente agente della riscossione ed una parte al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.


Come si può vedere, nel rigo VR3 è stato indicato l’importo del credito annuale.

Nel rigo VR4 campo 1 è stato poi inserito l’intero importo chiesto a rimborso, mentre nel campo 2 è stata evidenziata solo la quota di cui si chiede l’erogazione tramite procedura semplificata.

In particolare, nel campo 2 è stato indicato l’ammontare di 216.456 euro in quanto si intende compensare con altre imposte una quota del credito pari a 300.000 euro.

La somma dei due importi, quindi, non supera il limite previsto per la compensazione, nel quale, come evidenziato in precedenza, entra per l’appunto anche la quota del rimborso annuale di cui si chiede la liquidazione con procedura semplificata.

La differenza tra il campo 1 e il campo 2 del rigo VR4 (in questo caso pari a 383.544 euro) verrà liquidata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Si tenga comunque presente che nella compilazione del rigo VR4 si deve tenere conto anche delle compensazioni dei crediti infrannuali maturati ed utilizzati nel 2010, considerato che anche questi devono essere computati nel limite di 516.456,90 o di un milione di euro.



Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top