La compilazione della dichiarazione annuale IVA e, in particolare, del quadro VX contenuto nel modello stesso, va considerata formale richiesta di rimborso del credito IVA: la redazione da parte del contribuente del rigo VX4 (rubricato «Importo di cui si richiede il rimborso») pone l'Ufficio nella condizione di procedere al rimborso, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Erario.Lo ha affermato la Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 72/28/10. La CTR ha ribaltato, a favore della società contribuente, la decisione dei giudici di prime cure, che aveva invece confermato il diniego del rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nella fattispecie, la società aveva presentato, in via telematica, la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2004 riportando nell'apposito quadro VX - rigo VX4 - un credito di imposta, ma non presentava né il modello VR, né domanda di restituzione ex art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.

Secondo l’Ufficio, la sola indicazione nella dichiarazione IVA annuale dell'importo richiesto a rimborso non era idonea a determinare una valida concreta manifestazione di volontà in assenza del prescritto modello VR o dell'istanza di cui all'art.21, comma 2, citato.

La CTR, però, ha ordinato il rimborso dell’imposta: la sola indicazione in dichiarazione del credito d’imposta spettante vale come formale richiesta di rimborso.

(Commissione tributaria regionale Lombardia, Sentenza, Sez. XXVIII, 02/04/2010, n. 72)


Fonte: Agenzia Entrate

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