Gli atti impositivi devono contenere gli estremi di pubblicazione dell’atto a cui il fisco ha rinviato.
Lo ha stabilito le sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 11722 di oggi, hanno accolto alcuni dei motivi presentati dal comune di Bassano del Grappa destinatario di una cartella esattoriale (“la cui natura è tributaria”) da parte di un consorzio di bonifica. Subito l’ente locale aveva lamentato la mancata e incompleta motivazione della cartella, carente, secondo la difesa dell’ente locale, del Piano di classifica e dei ruoli di contribuenza. Non solo. Il consorzio non aveva neppure indicato dove queste delibere erano state pubblicate
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