I contribuenti che chiedono al giudice di risolvere questioni simili sulla stessa imposta ma per fatti e annualità diversi non possono presentare un ricorso cumulativo. Infatti è illegittimo nel processo tributario il cumulo delle cause che hanno tra loro un rapporto di mera affinità derivante dalla comunanza anche parziale di una o più questioni.
Lo ha stabilito la corte di cassazione che con la sentenza 10578 del 30 aprile 2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo presenteto da diciasette professionisti, che chiedevano il rimborso dell'Irap

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