Ove la Commissione tributaria provinciale ometta di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato la sentenza non può, solo per questo motivo, ritenersi nulla, siccome il diritto di difesa non subisce alcuna menomazione.
Così, la Suprema Corte, con la sentenza n. 8510 del 9 aprile 2010, ha rigettato la tesi del contribuente, secondo cui la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso, erroneamente, di considerare la eccepita violazione del diritto di difesa derivante dal fatto che la C.T. Prov. aveva tralasciato di considerare la richiesta di sospensiva, decidendo direttamente il merito

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