Un'operazione di triangolazione può godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui sia direttamente il cessionario a concludere il contratto con la terza società residente nell'Ue, a patto che la stipula avvenga su mandato e in nome del cedente italiano.
In tale ipotesi, infatti, il cessionario non acquisisce la disponibilità del bene e agisce esclusivamente come intermediario.
A chiarirlo è la risoluzione n. 35/E del 13 maggio con cui l'Agenzia, a parziale rettifica di precedenti documenti di prassi (risoluzioni 115/2001 e 51/1995), precisa che per la non imponibilità Iva delle cessioni triangolari è sufficiente che i beni siano trasportati o spediti in altro Stato membro su mandato e in nome del cedente italiano.
L'interpello in esame riguarda la corretta interpretazione della norma che stabilisce la non imponibilità delle due fatturazioni qualora i beni siano trasportati o spediti "a cura o a nome del cedente" (articolo 58 Dl 331/1993).
L'istanza è volta a chiarire, in particolare, se l'operazione in base alla quale una società italiana (A) cede a un'altra residente (B) beni destinati alla successiva rivendita a una terza società (C) con sede in altro Stato Ue, può godere dello stesso trattamento fiscale di non imponibilità Iva, anche se è il cessionario (società B) a concludere il contratto con il destinatario finale (società C). Nel caso specifico, quindi, è il cessionario ad occuparsi del trasporto, incaricando il vettore di ritirare la merce dal cedente italiano e di consegnarla al destinatario residente nello Stato Ue.
L'Agenzia rileva che la norma sulle triangolazioni è finalizzata a evitare che una cessione interna fra due società nazionali sia considerata un'operazione non imponibile. Nel caso in esame, la ratio della disposizione non è disattesa in quanto la stipula del contratto fra B e C, se realizzata su mandato del cedente italiano, non comporta alcuna disponibilità materiale dei beni da parte del cessionario, il quale agisce esclusivamente come intermediario.
Fonte: Agenzia Entrate
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