La Corte di Cassazione con sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 afferma che le fatture emesse a nome di un soggetto differente da quello reale (soggettivamente inesistente), se non hanno consentito l’evasione fiscale, non costituiscono reato, in quanto manca il dolo specifico richiesto dal delitto tributario. Nella fattispecie viene accolta la richiesta di un professionista odontoiatra, che aveva messo a disposizione di un altro soggetto (non abilitato) il proprio studio nell’esercizio abusivo della sua professione. Secondo la Cassazione il professionista viene considerato responsabile penalmente solo nel caso in cui il suo comportamento è caratterizzato dal dolo.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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