Il socio di una società di persone non può esimersi dal pagamento dell'atto impositivo, emesso dall'ufficio a seguito di accertamento di irregolarità fiscali in capo alla società, non rilevando - al fine dell'esonero dalla responsabilità solidale dello stesso rispetto all'intera gestione - una scrittura privata in tal senso sottoscritta tra tutti i soci.
Questo il principio affermato dalla prima sezione civile della Cassazione, nella sentenza n. 10910 del 5 maggio.

La vicenda
Un socio di una società di persone (formata da tre soggetti) impugna in appello la sentenza con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva respinto la sua domanda, volta a ottenere la dichiarazione di esclusiva responsabilità degli altri due soci in relazione all'accertamento Iva emesso dal competente ufficio finanziario, a seguito di irregolarità riscontrate nella tenuta delle scritture contabili della società stessa.

Il socio ricorrente si duole del fatto che, con scrittura privata datata 1984, erano stati stabiliti i settori di competenza di ogni socio nell'ambito della compagine sociale.
In particolare, il ricorrente fa presente che, con la citata scrittura privata, la responsabilità amministrativo-contabile della società era stata attribuita interamente agli altri due soci, ritenendosi, pertanto, lui stesso sollevato da ogni responsabilità in ordine a tale aspetto.

A fronte di un accertamento fiscale, la società aveva aderito al condono, versando una cospicua somma di denaro; somma che il ricorrente ritiene avrebbe dovuto essere integralmente addebitata agli altri due soci, responsabili, in virtù della disposta ripartizione delle competenze, della contabilità aziendale.

La Corte di appello rigetta il gravame e conferma in toto la sentenza del Tribunale che, nel respingere il ricorso introduttivo - nella considerazione che i costi relativi alla responsabilità per le inadempienze fiscali devono essere sopportate in pari misura da tutti i soci - aveva, di contro, accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti, diretta a ottenere in restituzione la quota non di loro spettanza già anticipata.

Nel merito, la Corte territoriale afferma che:
•ai sensi dell'articolo 2260 del codice civile, gli amministratori di una società semplice sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi a essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, salvo che taluno dimostri di essere esente da colpa
•nella specie, il regime statutario nonché la successiva scrittura privata del 1984 non derogano espressamente all'amministrazione societaria congiunta tra i soci
•la ripartizione di competenze fra i soci - di cui alla richiamata scrittura privata - va interpretata nel senso di una mera ripartizione di aree tecnico-logistiche e non come divisione di responsabilità
•ciascun socio è comunque tenuto a vigilare sull'operato degli altri soci, esercitando la sua parte di controllo decisionale congiunto.

Il socio propone allora ricorso per Cassazione, fondato sul fatto che, a suo modo di vedere, gli altri due soci erano i soli responsabili della tenuta della contabilità della società, avendo accettato il relativo incarico loro conferito a mezzo della richiamata scrittura privata.
Tale responsabilità, peraltro, sempre a parere del ricorrente, risulta aggravata dalla circostanza che, a fronte delle difficoltà incontrate nell'espletamento dell'incarico societario, gli stessi non si erano avvalsi della collaborazione di consulenti fiscali, la cui specifica capacità professionale avrebbe potuto eliminare, ab origine, i problemi poi evidenziati nell'accertamento tributario.

Per i giudici di piazza Cavour il motivo è infondato.
Nel merito, la Cassazione ritiene condivisibili le argomentazioni della Corte territoriale, peraltro in linea con il quadro normativo di riferimento, laddove quest'ultima "…ha ritenuto, sulla base del disposto dell'art. 2260 c.c., del testo dello statuto e della successiva scrittura privata del 20.9.1984, che la responsabilità dei soci nei confronti della società per gli atti di gestione (da esercitarsi congiuntamente ad opera dei due soci) fosse paritaria e che la ripartizione di compiti nell'ambito della detta attività avesse una esclusiva rilevanza tecnico-logistica, e non sollevasse quindi i soci dal loro potere-dovere di esercitare congiuntamente la signoria decisionale e la relativa responsabilità ad ogni effetto, interno ed esterno".


Fonte: Agenzia Entrate

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