Pensione di inabilità e assegno di invalidità sono le prestazioni Inps su cui può contare il lavoratore che ha perso in tutto o in parte la capacità lavorativa. Vantaggi e svantaggi dei due trattamenti.Il lavoratore colpito da un grave malattia spesso si trova davanti a un bivio in quanto non sa se nella sua situazione è meglio chiedere all’Inps il riconoscimento di un invalidità parziale o totale.

Nel primo caso , se la capacità lavorativa risulta ridotta per almeno 2/3 (67%), viene concesso un assegno temporaneo per tre anni compatibile con lo svolgimento di un ‘attività lavorativa.

Se invece a causa di infermità o difetto fisico o mentale viene accertata un ‘invalidità al 100% spetta una pensione di inabilità che esclude qualsiasi attività lavorativa anche di tipo autonomo o professionale .

E’ il caso di vedere da vicino i possibili vantaggi e svantaggi dei due trattamenti, ricordando che per entrambi il riconoscimento dello stato di invalidità non può prescindere da un requisito contributivo minimo .

La legge chiede almeno 5 anni di versamenti di cui almeno 3 si devono collocare nei cinque anni precedenti la data della domanda.

INABILITA’ CON BONUS

Per garantire all’inabile una pensione vicina al reddito di lavoro dell’ultimo periodo di attività ,la legge prevede un criterio di calcolo molto più favorevole di quello previsto per l’assegno di invalidità.

L’anzianità assicurativa viene infatti maggiorata degli anni mancanti al compimento dell’età pensionabile.

Se per fare un esempio il lavoratore diventa inabile a 52 anni e in quel momento ha maturato 16 anni di contributi, la pensione viene calcolata in questo modo:

>>> si considerano i 16 anni di contribuzione;

>>> ad essi si aggiungono gli anni che mancano per arrivare ai 60 anni di età ( non 65 per chè per gli invalidi gravi il limite è 60 anni per gli uomini ,55 anni per le donne)per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Si devono perciò aggiungere altri 8 anni che sommati ai primi danno vita a una pensione calcolata su 24 anni di contributi.

La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma.

INVALIDO CHE LAVORA

A differenza della pensione di inabilità , l’assegno di invalidità non beneficia di alcuna maggiorazione e viene calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati.

Se le sue condizioni lo permettono l’invalido può continuare a lavorare anche presso la stessa azienda o dedicarsi a un ‘attività di lavoro autonomo.

L’assegno però non è interamente cumulabile con i redditi da lavoro.

Se questi superano una certa soglia , pari a quattro volte il minimo Inps (23.970 euro nel 2010) ,scatta una trattenuta del 25% che arriva al 50% dell’assegno per redditi sopra cinque volte tale parametro (29.965 euro nel 2010).

Anche chi ha redditi più bassi dei limiti indicati conserva in ogni caso la parte di pensione pari al trattamento minimo Inps (460,97 euro al mese nel 2010).

Mentre la parte eccedente tale importo è soggetta a una trattenuta pari al 30% se l’invalido svolge un ‘attività autonoma ovvero del 50% se continua a lavorare come dipendente.

Non viene fatta comunque nessuna trattenuta se i redditi di lavoro sono davvero modesti per attività svolte con contratti a termine di non più di 50 giorni all’anno o da lavori che danno un guadagno non superiore alla pensione minima Inps.

Va ricordato inoltre che l’assegno è rinnovabile ogni tre anni a richiesta del lavoratore e che dopo il terzo rinnovo diventi definitivo.

In questo lasso di tempo , ci può essere anche chi , avendo alle spalle 35 e più anni di contributi, ha interesse a rinunciare per non precludersi l’uscita con la pensione di anzianità non ammessa finchè è titolare dell’assegno.

COSA CONVIENE

Sulla base di quanto detto sopra possiamo vedere ora in quali casi l’uno o l’altro trattamento è più vantaggioso .

L’assegno di invalidità può essere più conveniente se si diventa invalidi a un età relativamente vicina ai 60 anni per gli uomini e ai 55 anni per le donne.

In questo caso la maggiorazione contributiva prevista per la pensione di inabilità fa salire di poco l’importo mensile rispetto a quanto si viene a percepire con l’assegno di invalidità.

L’invalido parziale può , se le sue condizioni di salute lo permettono , continuare a lavorare e cumulare , sia pure in parte , i due redditi.

In più incrementando con i versamenti da lavoro la sua posizione contributiva può ottenere ogni cinque anni un ricalcolo dell’assegno.

In caso di aggravamento inoltre nulla gli impedisce di tornare all’Inps e chiedere la pensione di inabilità.

Quest’ultima invece una volta liquidata resta ferma.

Va detto, però che se dopo aver acquisito il diritto l’interessato ha redditi che restano sotto un certo limite (15.154 euro nel 2010) può percepire contemporaneamente la pensione di invalidità civile di 260 euro al mese .

E nelle situazioni in cui lo stato di inabilità si accompagna a una condizione di non autosufficienza può contare in aggiunta sull’assegno di accompagnamento di 475 euro al mese.


Fonte: IPSOA

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