Determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2010 e aggiornati i valori utili al calcolo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute all'INPS.Sulla base della variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni pari, nell'anno 2010, al 0,7 %, l'INPS ha reso noto i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, da valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2010 divisi per settore.
Tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 43,79 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2010, pari a € 460,97 mensili).
Per le retribuzioni convenzionali in genere il limite minimo di retribuzione giornaliera é pari, per l’anno 2010, a € 24,33.
Si è concluso al 31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative. Pertanto a partire dall’ 1.1.2010 anche per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di quelle per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ex art. 35 del D.P.R. n. 797 (TUAF) trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori. Per l’anno 2010 il minimale di retribuzione giornaliera è pari a € 43,79. Detto importo costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale (IVS) e assistenziale (assicurazioni minori). In ordine alla individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile si precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo convenzionale previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006. A decorrere dal 1° gennaio 2010 con la completa equiparazione delle modalità di determinazione dell’imponibile contributivo dei predetti lavoratori a quelli di impresa cessa di operare il criterio convenzionale di determinazione del periodo di occupazione. Pertanto come per la generalità dei lavoratori anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame i la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.
Dall’1.1.2010 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 42.364,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.530,00 .
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 460,97 per l'anno 2010 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 184,39.
Il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l’anno 2010, in € 67,14.
(Circolare INPS 02/02/2010, n. 16)
Fonte: IPSOA
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