Il giudizio davanti alla Cassazione deve essere necessariamente introdotto attraverso un ricorso notificato dall'ufficiale giudiziario.

Il mancato rispetto di tale regola determina l'inammissibilità del gravame, a nulla rilevando l'intervenuta costituzione in giudizio della controparte.

Così si è espresso il Supremo collegio, con l'ordinanza 11620 del 19 maggio, con la quale è stata affermata l'"inesistenza" del ricorso per cassazione soltanto consegnato al front office dell'ufficio tributario.

La fase di merito

L'ufficio di Aversa emetteva un avviso di recupero di credito d'imposta che l'interessato impugnava dinanzi al giudice tributario.

La pronuncia di primo grado, di accoglimento del ricorso, veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 57/20/07 del 2 maggio 2007.

Contro la decisione del collegio regionale, il contribuente proponeva ricorso avanti alla Corte di cassazione.

Peraltro, l'atto di impugnazione in sede di legittimità veniva semplicemente consegnato dall'istante (e non notificato) al front office dell'ufficio tributario.

Il giudizio di legittimità

Il ricorso, dopo la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile, con ordinanza 11620 del 19 maggio.

Nella stringata motivazione del provvedimento dei giudici di piazza Cavour, si legge che la modalità con la quale era stato introdotto il giudizio davanti alla Cassazione "non è sicuramente equipollente ad una notificazione (che è atto dell'ufficiale giudiziario)".

La rituale notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, spiegano i giudici, è "l'unica modalità di introduzione del giudizio di cassazione, cui … non si applica il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 (Cass. 3419/05), dettato esclusivamente per il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie".

In una tale situazione, conclude la Corte, deve ritenersi che la notificazione "sia del tutto inesistente, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, a nulla rilevando l'intervenuta costituzione in giudizio dell'Agenzia".

Considerazioni

Viene confermato l'approccio rigoroso del giudice di legittimità in tema di notificazione del ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice tributario.

In proposito, occorre ricordare che l'articolo 62 del Dlgs 546/1992, al comma 2, prevede che al ricorso per cassazione avverso le sentenze della commissione tributaria regionale "si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto".

Tale rinvio alle disposizioni del codice di rito civile, viene costantemente interpretato nel senso che l'impugnazione davanti al Supremo collegio deve essere notificata alla controparte solo ed esclusivamente a mezzo di ufficiale giudiziario, dovendo, di contro, ritenersi escluso l'utilizzo delle forme speciali di notificazione dettate dagli articoli 16 e 17 del decreto sul contenzioso tributario.

Ciò in quanto, come efficacemente chiarito dai giudici di legittimità, il richiamato articolo 62 "non disciplina secondo il criterio di specialità della norma processuale tributaria i rapporti fra il giudizio di legittimità e quello tributario, ma (Cass., Sez. trib., 26 settembre 2003, n. 14295) attribuisce la prevalenza alle disposizioni del codice di procedura civile" (cfr Cassazione, sentenza 3089/2005).

La giurisprudenza della Suprema corte - e l'ordinanza in commento ne costituisce decisa conferma - è pertanto orientata nel senso di ritenere che, ove nell'ambito del giudizio di legittimità, vengano impiegati procedimenti di notificazione diversi da quelli disciplinati dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c., la notificazione è inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria (cfr Cassazione, sentenze 22849/2005 e 21516/2005).

Si ricorda, infatti, che laddove si presenti un'ipotesi di "inesistenza giuridica" - che costituisce il più grave dei vizi del procedimento di notificazione e che ricorre "quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura" (Cassazione, sentenza 27450/2005) - non può disporsi la rinnovazione della notificazione ex articolo 291 c.p.c., né il vizio è sanabile applicando la regola del raggiungimento dello scopo di cui al terzo comma dell'articolo 156 c.p.c.

È quello che si è verificato nel caso in questione, dove il massimo collegio ha ravvisato un'ipotesi di scostamento così grave dallo schema legale degli atti di notificazione, difettandone gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge, da giustificare appunto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, a nulla rilevando l'intervenuta costituzione della controparte processuale.


Fonte: Agenzia Entrate

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