Il dipendente che effettua donazioni tramite il datore di lavoro può fruire della deducibilità della somma elargita in sede di dichiarazione dei redditi, in alternativa alla detrazione in sede di conguaglio. Questi in sintesi i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 160/E del 15 giugno.

La questione trae origine da un interpello presentato da una società che ha intenzione di promuovere tra i propri dipendenti un programma di payroll giving denominato "un'ora che vale una vita", consistente nella raccolta di fondi tra i propri dipendenti da destinare a specifiche iniziative promosse da alcune Onlus.

Allo scopo di incentivare le donazioni e facilitare gli adempimenti a carico degli stessi lavoratori, la società intende effettuare i versamenti per conto dei dipendenti adottando una specifica procedura che sottopone all'esame dell'agenzia delle Entrate, per sapere se la stessa sia idonea ad assicurare la piena tracciabilità dell'operazione di raccolta e versamento dei contributi e la riferibilità dell'erogazione all'effettivo donante, al fine di consentire, in sede di conguaglio, la detrazione d'imposta del 19% dell'importo trattenuto a titolo di erogazione liberale o, in alternativa, in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico), la deduzione della somma donata.

L'agenzia delle Entrate ribadisce, in primo luogo, l'orientamento espresso nella risoluzione 441/2008, secondo il quale il datore di lavoro, nella veste di sostituto d'imposta, può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione corrispondente al 19% dell'importo da esso trattenuto al dipendente e versato per suo ordine e conto alla Onlus a titolo di erogazione liberale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del Tuir, rispettando le procedure precisate nella stessa risoluzione.

L'agenzia delle Entrate adesso completa, introducendo un elemento di novità, le istruzioni relative alle donazioni effettuate tramite il datore di lavoro, precisando che una procedura analoga a quella già descritta nella citata risoluzione 441/2008 consente al dipendente di fruire, in alternativa alla detrazione, della deducibilità dal reddito complessivo della somma donata, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Dl 35/2005.

Nel caso oggetto di interpello, la procedura proposta, con le precisazioni dell'Amministrazione finanziaria, è stata ritenuta idonea a garantire la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell'erogazione all'effettivo donante, così da consentire la detrazione o, in alternativa, la deduzione.

Adempimenti del dipendente

Il dipendente:

autorizza singolarmente, con apposito modulo di adesione, la trattenuta dell'ora di stipendio con l'indicazione del mese o dei mesi di riferimento, e conferisce, sempre nel modulo di adesione, mandato con rappresentanza alla società a effettuare - in suo nome e per suo conto - l'erogazione liberale a favore della Onlus indicata in tale modulo, tramite postagiro

manifesta la volontà, nel modulo di adesione o in un altro apposito modulo, di scegliere la detraibilità ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del Tuir, o la deducibilità dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 35/2005

si avvale, nel caso abbia optato per la deduzione, della stessa in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico).

Adempimenti del datore di lavoro

La società:

trattiene, sulla base del mandato del dipendente, l'importo corrispondente all'ora o alle ore di stipendio nel mese o nei mesi prefissati, indicando sul relativo cedolino una voce esplicativa dalla quale risulti che l'importo viene trattenuto per essere versato - a titolo di erogazione liberale - a una determinata Onlus

provvede mensilmente, sulla base del mandato, a effettuare, sugli specifici conti correnti postali intestati alle Onlus, il relativo versamento, specificando nella causale che l'erogazione liberale viene effettuata in nome e per conto dei dipendenti mandanti, con l'indicazione del numero degli stessi e il relativo mese di riferimento. Il versamento viene effettuato non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta sul relativo cedolino

compila e trasmette a ciascuna Onlus, in relazione a ciascun postagiro, un elenco in duplice copia, contenente i nominativi dei donanti, l'importo a ciascuno trattenuto e versato, il mese in cui è stata effettuata la trattenuta, la data e gli estremi del versamento. Ciascuna Onlus restituisce alla società una copia dell'elenco corredata da una dichiarazione di ricevuta, sottoscritta dal rappresentante legale, della somma totale a essa versata con gli estremi del postagiro

rilascia nominativamente a ciascun dipendente/donante una specifica attestazione riepilogativa di tutte le erogazioni effettuate alle varie Onlus prescelte, la quale conterrà, oltre i dati della società, una dichiarazione degli importi mensili trattenuti al dipendente in relazione alla Onlus destinataria, i dati del relativo versamento effettuato a titolo di erogazione liberale in nome e per conto del dipendente, gli estremi del versamento stesso (data e numero di conto corrente intestato alla Onlus)

si fa carico di far attestare da ogni Onlus l'entità complessiva dell'erogazione ricevuta dal singolo dipendente

nel caso in cui il dipendente abbia optato per la detrazione, riconoscerà la stessa in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.


Fonte: Agenzia Entrate

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