Le spese di telefonia fissa e mobile costituenti costi di commessa che concorrono al reddito d'impresa, sono sottratte alla deducibilità limitata all'80% (articolo 102, comma 9, del Tuir), qualora non suscettibili di uso promiscuo e direttamente afferenti ai ricavi di esercizio. Escluse dal limite anche le medesime spese sostenute dalla società in qualità di mandatario senza rappresentanza in nome proprio e per conto del mandante.

Nel caso in esame, il mandante è un Comune che ha affidato alla società istante l'incarico di acquisire le apparecchiature e i sistemi di telefonia fissa e mobile (centrali telefoniche, linee telefoniche, linee di rete pubblica, ecc).

Con la risoluzione n. 162/E del 18 giugno, l'Agenzia chiarisce i dubbi sul corretto trattamento tributario da applicare alle spese di telefonia che la società dovrà effettuare.

L'istante ritiene che si possa applicare l'integrale deduzione sia delle spese di telefonia costituenti i costi di commessa, sia di quelle che deve sostenere in nome proprio e per conto del Comune.

L'Agenzia richiama, in primo luogo, la norma che prevede la limitazione della deducibilità per le spese di telefonia: "le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali, per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento" (articolo 102, comma 9, del Tuir).

Ricorda, poi che, al riguardo, la Finanziaria 2007 ha introdotto delle novità: inizialmente il limite di deducibilità era del 50% e interessava solo la telefonia mobile. La legge di bilancio ha elevato la soglia all'80% estendendola anche alle apparecchiature fisse.

Il limite alla deducibilità, rileva l'Agenzia, è dovuto al fatto che i servizi telefonici sono suscettibili, per le loro caratteristiche tecniche, di uso promiscuo in quanto non sussiste la possibilità di valutare che l'utilizzo sia effettivamente riferibile all'esercizio d'impresa. Pertanto, le spese di comunicazione elettronica che, concorrendo in via indiretta allo svolgimento dell'attività aziendale, si prestano ad un uso promiscuo, sono soggette al limite di deducibilità.

Nel caso in esame, invece, le apparecchiature che la società deve acquisire per conto del Comune non possono essere destinate a un uso personale: il contribuente, infatti, mediante la tenuta della contabilità analitica, è in grado di dimostrare che le spese di telefonia sono direttamente riferibili all'attività e concorrono alla formazione del reddito d'impresa. Di conseguenza non si applica la limitazione prevista dall'articolo 102, comma 9, del Tuir.

Per quanto riguarda le spese di telefonia sostenute dalla società in qualità di mandatario senza rappresentanza, queste ultime costituiscono dei costi, con la limitata deducibilità, solo per il Comune. Per l'istante, il cui ricavo è rappresentato dalla provvigione pattuita, si configurano come mere movimentazioni finanziarie, che non confluiscono nel reddito.


Fonte: Agenzia Entrate

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