Con la nota n. 82556 del 17 giugno 2009, l'agenzia delle Dogane ha fornito le indicazioni necessarie per l'avvio, dal 1° luglio 2009, del sistema di registrazione e di identificazione degli operatori economici Eori. (Economic Operator Registration and Identification).

L'introduzione del sistema, fissata dal Regolamento della Comunità europea n. 312 del 16 aprile 2009, rientra tra le iniziative finalizzate alla creazione di un ambiente lavorativo alleggerito dei supporti cartacei necessari per le pratiche doganali. Prevede, per gli operatori economici o meglio, più in generale, per tutti coloro che esercitano attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, anche occasionalmente, l'attribuzione di un codice identificativo unico, detto Eori, valevole per tutto il territorio comunitario.

Tale codice è composto da un codice alfanumerico lungo al massimo 15 caratteri ed è preceduto da un prefisso identificativo dello Stato che lo attribuisce (IT per l'Italia).

Va utilizzato nei rapporti tra gli operatori economici e le Amministrazioni doganali e per lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali dei diversi Stati membri della Comunità.

Con la nota 82556, l'agenzia delle Dogane regolamenta, di fatto, le procedure necessarie sia per l'ottenimento del codice Eori che per il suo utilizzo nelle dichiarazioni doganali.

Per semplificare al massimo il processo di registrazione nel database Eori, la stessa Agenzia provvederà alla registrazione automatica di tutti i soggetti nazionali che - in qualità di speditore/esportatore, importatore, rappresentante, obbligato principale - hanno effettuato operazioni doganali in Italia nel corso degli ultimi due anni:

ai soggetti titolari di partita IVA attiva viene attribuito un codice Eori composto dalla partita Iva già posseduta preceduta dalla sigla IT

ai soggetti non titolari di partita IVA attiva e diversi da persona fisica viene attribuito un codice Eori composto dal codice fiscale preceduto dalla sigla IT

alle persone fisiche che hanno agito in qualità di dichiarante/rappresentante o di obbligato principale viene attribuito un codice Eori composto dai primi 15 caratteri del codice fiscale (senza quindi l'ultimo carattere di "controllo") preceduto dalla sigla IT. Nelle dichiarazioni presentate in Italia sarà richiesta l'indicazione del codice Eori, comunque seguito dal carattere di "controllo".

I soggetti italiani che effettueranno operazioni doganali per la prima volta dopo il 30 giugno 2009 saranno registrati in modo automatico nel database Eori.

Attenzione: quanto sopra non vale per le persone fisiche che hanno effettuato operazioni in qualità di speditore/esportatore o di destinatario, alle quali non sarà attribuito in automatico il codice Eori, per via della natura generalmente non commerciale delle operazioni effettuate. Gli stessi potranno continuare a operare, come speditore/esportatore o destinatario, facendo uso del codice fiscale preceduto dalla sigla IT, anche dopo il 30 giugno prossimo.

Gli operatori non stabiliti nel territorio doganale della Comunità e ancora sprovvisti del codice Eori, devono essere registrati prima di svolgere attività nella UE. Registrarsi è semplice. Basta presentare, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'agenzia delle Dogane, la richiesta di attribuzione del codice Eori, redatta sul modello disponibile - anche in inglese - nella sezione ecustoms.it del sito internet delle Dogane.

La richiesta può essere presentata anche dai soggetti stabiliti in Italia che vogliono ottenere il codice Eori prima di effettuare un'operazione doganale nel territorio nazionale, perché ad esempio intendono operare in un altro Stato membro.

È infine previsto che ciascun Stato membro dovrà inviare la base dati dei soggetti Eori registrati, e i successivi aggiornamenti, ai servizi centrali della Commissione europea, che li renderà disponibili agli altri ventisei Paesi. Sul sito internet della Commissione - D.G. Taxud saranno pubblicate le informazioni anagrafiche relative al codice attribuito, al nome e cognome (ovvero alla ragione sociale) e all'indirizzo di residenza o della sede legale dei soggetti Eori, che abbiano fornito il loro assenso.


Fonte: Agenzia Entrate

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