QUESITO

ALFA S.p.A. fa presente di avere intenzione di promuovere un

programma denominato “BETA” consistente nella raccolta di fondi tra i propri

dipendenti da destinare a specifiche iniziative promosse da alcune ONLUS.

La raccolta fondi dovrebbe essere operata su base volontaria, attraverso

un’autorizzazione alla Società a trattenere sullo stipendio l’importo che il

dipendente intende donare ad una o più ONLUS.

Ciò premesso l’interpellante sottopone all’attenzione dell’Agenzia la

procedura che intenderebbe adottare chiedendo se la stessa:

- sia corretta ed idonea ad assicurare la piena tracciabilità dell’operazione

di raccolta e di versamento dei contributi alle ONLUS beneficiarie garantendo

l’effettuazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di efficaci controlli

volti a prevenire eventuali abusi;

sia corretta ed idonea ad assicurare al dipendente, che ha versato per il

tramite di ALFA il proprio contributo alla ONLUS o alle ONLUS prescelte, il

diritto alla detrazione, tramite il sostituto d’imposta, dell’onere previsto

dall’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR, ovvero alla deducibilità

dell’onere ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito

con modificazioni dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in sede di dichiarazione

dei redditi (modello 730 o modello Unico).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

DALL’INTERPELLANTE

La società istante ritiene, anche alla luce di quanto precisato nella

risoluzione n. 441/E del 17 novembre 2008, che ai propri dipendenti che

autorizzino la trattenuta dallo stipendio di somme da destinare a iniziative

promosse da ONLUS possa essere riconosciuta, in sede di conguaglio di fine

anno o di fine rapporto, la detrazione delle somme donate ai sensi dell’articolo

15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR, oppure, in alternativa, in sede di

dichiarazione dei redditi, la deducibilità ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 14

marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.

80.

A tal fine, per assicurare la riferibilità al dipendente delle somme donate

alle ONLUS e la tracciabilità del versamento propone di adottare la seguente

procedura:

a) il dipendente autorizza singolarmente, con apposito modulo di

adesione, la trattenuta dell’ora di stipendio con l’indicazione del mese o dei mesi

di riferimento e conferisce, sempre nel modulo di adesione, mandato con

rappresentanza alla società ad effettuare – in suo nome e per suo conto –

l’erogazione liberale a favore della ONLUS indicata in tale modulo, tramite

postagiro;

b) la società trattiene l’importo concordato corrispondente all’ora o alle

ore di stipendio nel mese o nei mesi prefissati indicando sul relativo cedolino una

voce esplicativa dalla quale risulti che l’importo viene trattenuto per essere

versato – a titolo di erogazione liberale – ad una determinata ONLUS;

c) mensilmente la società, sulla base di tali mandati, provvede ad

effettuare, sugli specifici conti correnti postali intestati alle ONLUS, il relativo

versamento, specificando nella causale che l’erogazione liberale viene effettuata

in nome e per conto dei dipendenti mandanti, con l’indicazione del numero degli

stessi ed il relativo mese di riferimento. Il versamento verrebbe effettuato non

oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta sul

relativo cedolino;

d) la società, in relazione a ciascun postagiro, compila e trasmette a

ciascuna ONLUS un elenco in duplice copia contenente i nominativi dei donanti,

l’importo a ciascuno trattenuto e versato, il mese in cui è stata effettuata la

trattenuta, la data e gli estremi del versamento;

e) la ONLUS restituisce alla società una copia dell’elenco corredata da

una dichiarazione di ricevuta sottoscritta dal rappresentante legale, della somma

totale ad essa versata con gli estremi del postagiro;

f) la società, a conclusione del programma, rilascia nominativamente a

ciascun dipendente/donante una specifica attestazione riepilogativa di tutte le

erogazioni effettuate alle varie ONLUS prescelte, la quale conterrà, oltre i dati

della società, una dichiarazione degli importi trattenuti in ciascun mese per

ciascuna ONLUS, del relativo versamento effettuato a titolo di erogazione

liberale in nome e per conto del dipendente, degli estremi del versamento stesso

(data e numero di conto corrente intestato alla ONLUS). L’attestazione conterrà

anche la richiesta da parte della società al dipendente/donante di informarla,

secondo modalità scelte dalla società stessa, sulla sua volontà di optare per la

detrazione dall’imposta (IRPEF) del 19% della somma donata (ex art. 15, comma

1, lettera i-bis) del TUIR) o per la sua intera deducibilità dall’imponibile IRPEF

(ex art. 14 del DL 35/2005); nel primo caso la detrazione d’imposta verrà

riconosciuta automaticamente dalla Società in sede di conguaglio di fine anno o

di fine rapporto; nel secondo caso la deduzione dovrà essere fatta valere

autonomamente dal dipendente in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730,

Modello UNICO);

g) ciascuna ONLUS, a conclusione del programma, invia ad ogni

dipendente-donante una comunicazione attestante l’entità complessiva

dell’erogazione ricevuta.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con risoluzione n. 441/E del 14 novembre 2008 l’Agenzia delle entrate ha

precisato che il datore di lavoro nella veste di sostituto d’imposta può

riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione corrispondente al 19%

dell’importo da esso trattenuto al dipendente e versato per suo ordine e conto alla

ONLUS a titolo di erogazione liberale ai sensi e nei limiti dell’articolo 15,

comma 1, lettera i-bis) del TUIR rispettando le procedure precisate nella stessa

risoluzione.

Ciò posto si ritiene che la specifica procedura proposta nel caso di specie

dalla Società interpellante, analoga a quella descritta nella citata risoluzione n.

441 del 2008, possa consentire, in via generale, al datore di lavoro di riconoscere

in sede di conguaglio la detrazione corrispondente al 19 per cento dell’importo

trattenuto al dipendente e versato alla ONLUS ai sensi e nei limiti dell’art. 15,

comma 1, lettera i-bis) del TUIR oppure in alternativa possa consentire al

dipendente di fruire della deducibilità dal reddito complessivo della somma

donata ai sensi dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,

convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Si formulano, tuttavia, al riguardo le seguenti osservazioni.

Riguardo al punto f) della procedura proposta, in merito alla possibilità

per il dipendente di scegliere tra la detrazione o la deduzione della somma da lui

donata, si precisa che detta scelta deve risultare da una espressa dichiarazione

sottoscritta dal dipendente, contenuta nel modulo di adesione oppure in un

apposito modulo dalla quale risulti chiaramente la scelta operata dal dipendente

per la detraibilità ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR o per la

deducibilità dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decretolegge

14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio

2005, n. 80.

Per quanto riguarda, infine, il punto g) della procedura proposta, in merito

all’attestazione delle somme donate complessivamente da ciascun dipendente, si

precisa che la Società ALFA dovrà farsi carico di far attestare da ogni ONLUS

l’entità complessiva dell’erogazione ricevuta dal singolo dipendente e di

consegnare a quest’ultimo la relativa ricevuta.


Risoluzione Agenzia Entrate 160/E del 15 giugno 2009.

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