QUESITO
ALFA S.p.A. fa presente di avere intenzione di promuovere un
programma denominato “BETA” consistente nella raccolta di fondi tra i propri
dipendenti da destinare a specifiche iniziative promosse da alcune ONLUS.
La raccolta fondi dovrebbe essere operata su base volontaria, attraverso
un’autorizzazione alla Società a trattenere sullo stipendio l’importo che il
dipendente intende donare ad una o più ONLUS.
Ciò premesso l’interpellante sottopone all’attenzione dell’Agenzia la
procedura che intenderebbe adottare chiedendo se la stessa:
- sia corretta ed idonea ad assicurare la piena tracciabilità dell’operazione
di raccolta e di versamento dei contributi alle ONLUS beneficiarie garantendo
l’effettuazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di efficaci controlli
volti a prevenire eventuali abusi;
sia corretta ed idonea ad assicurare al dipendente, che ha versato per il
tramite di ALFA il proprio contributo alla ONLUS o alle ONLUS prescelte, il
diritto alla detrazione, tramite il sostituto d’imposta, dell’onere previsto
dall’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR, ovvero alla deducibilità
dell’onere ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito
con modificazioni dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in sede di dichiarazione
dei redditi (modello 730 o modello Unico).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
DALL’INTERPELLANTE
La società istante ritiene, anche alla luce di quanto precisato nella
risoluzione n. 441/E del 17 novembre 2008, che ai propri dipendenti che
autorizzino la trattenuta dallo stipendio di somme da destinare a iniziative
promosse da ONLUS possa essere riconosciuta, in sede di conguaglio di fine
anno o di fine rapporto, la detrazione delle somme donate ai sensi dell’articolo
15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR, oppure, in alternativa, in sede di
dichiarazione dei redditi, la deducibilità ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.
80.
A tal fine, per assicurare la riferibilità al dipendente delle somme donate
alle ONLUS e la tracciabilità del versamento propone di adottare la seguente
procedura:
a) il dipendente autorizza singolarmente, con apposito modulo di
adesione, la trattenuta dell’ora di stipendio con l’indicazione del mese o dei mesi
di riferimento e conferisce, sempre nel modulo di adesione, mandato con
rappresentanza alla società ad effettuare – in suo nome e per suo conto –
l’erogazione liberale a favore della ONLUS indicata in tale modulo, tramite
postagiro;
b) la società trattiene l’importo concordato corrispondente all’ora o alle
ore di stipendio nel mese o nei mesi prefissati indicando sul relativo cedolino una
voce esplicativa dalla quale risulti che l’importo viene trattenuto per essere
versato – a titolo di erogazione liberale – ad una determinata ONLUS;
c) mensilmente la società, sulla base di tali mandati, provvede ad
effettuare, sugli specifici conti correnti postali intestati alle ONLUS, il relativo
versamento, specificando nella causale che l’erogazione liberale viene effettuata
in nome e per conto dei dipendenti mandanti, con l’indicazione del numero degli
stessi ed il relativo mese di riferimento. Il versamento verrebbe effettuato non
oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta sul
relativo cedolino;
d) la società, in relazione a ciascun postagiro, compila e trasmette a
ciascuna ONLUS un elenco in duplice copia contenente i nominativi dei donanti,
l’importo a ciascuno trattenuto e versato, il mese in cui è stata effettuata la
trattenuta, la data e gli estremi del versamento;
e) la ONLUS restituisce alla società una copia dell’elenco corredata da
una dichiarazione di ricevuta sottoscritta dal rappresentante legale, della somma
totale ad essa versata con gli estremi del postagiro;
f) la società, a conclusione del programma, rilascia nominativamente a
ciascun dipendente/donante una specifica attestazione riepilogativa di tutte le
erogazioni effettuate alle varie ONLUS prescelte, la quale conterrà, oltre i dati
della società, una dichiarazione degli importi trattenuti in ciascun mese per
ciascuna ONLUS, del relativo versamento effettuato a titolo di erogazione
liberale in nome e per conto del dipendente, degli estremi del versamento stesso
(data e numero di conto corrente intestato alla ONLUS). L’attestazione conterrà
anche la richiesta da parte della società al dipendente/donante di informarla,
secondo modalità scelte dalla società stessa, sulla sua volontà di optare per la
detrazione dall’imposta (IRPEF) del 19% della somma donata (ex art. 15, comma
1, lettera i-bis) del TUIR) o per la sua intera deducibilità dall’imponibile IRPEF
(ex art. 14 del DL 35/2005); nel primo caso la detrazione d’imposta verrà
riconosciuta automaticamente dalla Società in sede di conguaglio di fine anno o
di fine rapporto; nel secondo caso la deduzione dovrà essere fatta valere
autonomamente dal dipendente in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730,
Modello UNICO);
g) ciascuna ONLUS, a conclusione del programma, invia ad ogni
dipendente-donante una comunicazione attestante l’entità complessiva
dell’erogazione ricevuta.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con risoluzione n. 441/E del 14 novembre 2008 l’Agenzia delle entrate ha
precisato che il datore di lavoro nella veste di sostituto d’imposta può
riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione corrispondente al 19%
dell’importo da esso trattenuto al dipendente e versato per suo ordine e conto alla
ONLUS a titolo di erogazione liberale ai sensi e nei limiti dell’articolo 15,
comma 1, lettera i-bis) del TUIR rispettando le procedure precisate nella stessa
risoluzione.
Ciò posto si ritiene che la specifica procedura proposta nel caso di specie
dalla Società interpellante, analoga a quella descritta nella citata risoluzione n.
441 del 2008, possa consentire, in via generale, al datore di lavoro di riconoscere
in sede di conguaglio la detrazione corrispondente al 19 per cento dell’importo
trattenuto al dipendente e versato alla ONLUS ai sensi e nei limiti dell’art. 15,
comma 1, lettera i-bis) del TUIR oppure in alternativa possa consentire al
dipendente di fruire della deducibilità dal reddito complessivo della somma
donata ai sensi dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Si formulano, tuttavia, al riguardo le seguenti osservazioni.
Riguardo al punto f) della procedura proposta, in merito alla possibilità
per il dipendente di scegliere tra la detrazione o la deduzione della somma da lui
donata, si precisa che detta scelta deve risultare da una espressa dichiarazione
sottoscritta dal dipendente, contenuta nel modulo di adesione oppure in un
apposito modulo dalla quale risulti chiaramente la scelta operata dal dipendente
per la detraibilità ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR o per la
deducibilità dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decretolegge
14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio
2005, n. 80.
Per quanto riguarda, infine, il punto g) della procedura proposta, in merito
all’attestazione delle somme donate complessivamente da ciascun dipendente, si
precisa che la Società ALFA dovrà farsi carico di far attestare da ogni ONLUS
l’entità complessiva dell’erogazione ricevuta dal singolo dipendente e di
consegnare a quest’ultimo la relativa ricevuta.
Risoluzione Agenzia Entrate 160/E del 15 giugno 2009.
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