Si è presentato da me un cliente portante due cambiali compilate nei seguenti elementi: somma dovuta; nome del creditore, nome e indirizzo del debitore (compreso codice fiscale); firma del debitore. Nel retro delle cambiali sono state apposte le relative marche con regolari i timbri datati agosto 2003. Successivamente tali titoli non sono mai state riempiti e in questi 6 anni il debitore ha sempre chiesto al mio cliente (creditore) di aspettare a chiedere il pagamento perchè era in un momento difficile (molto lungo!) e non appena avrebbe avuto i soldi l'avrebbe pagato.Due mesi fa, per conto del cliente, ho richiesto il pagamento delle stesse mediante lettera legale al debitore, con richiesta di ricevere comunicazione riguardo la data di scadenza che il debitore preferiva e la banca d'appoggio. Lo stesso, in seguito alla lettera, ha ammesso davanti a me il debito, ma successivamente si è recato da un legale, il quale ha riscontrato la mia lettera, eccependo la tardività di un attuale riempimento delle cambiali, posto che sono passati 6 anni dalla data dei timbri posti sul retro e, pertanto, negando la validità di tali documenti come titoli di credito. A questo punto, immagino che non potrò iniziare l'azione esecutiva mediante precetto sulle cambiali, e nemmeno intraprendere procedura di ingiunzione, posto che le stesse non valgono come titoli di credito. Pertanto, credo che l'unica strada sia l'instaurazione della causa ordinaria davanti al Tribunale: in questo caso, se non sbaglio, le cambiali mi varranno come promesse di pagamento, pur in mancanza di altra prova scritta del rapporto sottostante.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 29/6/09 12:36

La cambiale è titolo formale qualora soddisfi ai requisiti essenziali previsti dalla legge; vale quale titolo esecutivo se in regola con il bollo (in tal caso non c’è quindi bisogno di munirsi di una sentenza di condanna o di un decreto ingiuntivo di pagamento).

I requisiti essenziali sono:
1. denominazione di cambiale;
2. indicazione del nome, indirizzo e codice fiscale del debitore;
3. nome del primo prenditore;
4. data della emissione della cambiale;
5.sottoscrizione del traente o emittente.

Il titolo privo di uno solo dei requisiti essenziali non vale, come già detto, come cambiale, ma solo nel momento in cui viene richiesto il pagamento. E’ pertanto possibile completare la cambiale anche successivamente all’emissione (è necessario solo che la cambiale all’emissione sia provvista della denominazione “cambiale” e della sottoscrizione dell'emittente).

Il termine però per la tardiva compilazione è 3 anni. Ma da ciò che ci ha esposto, la cambiale appare nulla in quanto sprovvista di data (requisito essenziale). E non sanabile in quanto decorsi i termini previsti.

 
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