La Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge (C2320 - bis-B) recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008". Con la presentazione del disegno di legge, il Governo ha adempiuto all'obbligo, previsto dalla legge 4 febbraio 2005 n. 11, di proporre annualmente al Parlamento un testo legislativo recante le disposizioni di osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Il testo di legge - composto di tre capi e due allegati - già approvato dal Senato, successivamente rivisitato dalla Camera e, quindi, nuovamente modificato dal Senato, ripropone, in buona sostanza, la struttura delle precedenti leggi comunitarie e, allo stesso tempo, conferma le novità previste dalla legge comunitaria 2007.

In particolare, per quanto concerne il termine per l'esercizio della delega legislativa, si afferma che essa deve, di norma, coincidere con la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, nella finalità di consentire un più celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede comunitaria. Viceversa, per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, si stabilisce che il Governo debba adottare i decreti legislativi di attuazione, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge comunitaria medesima.

Viene, inoltre, disposta l'attuazione, mediante decreto legislativo, di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale e viene prevista la necessità di implementare misure cogenti di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi, imposto anche dalla Commissione europea.

Vediamo, in linea di massima, quali sono le disposizioni contenute nei quattro Capi nei quali è strutturato il provvedimento.

Il Capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa, per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, da recepire con decreto legislativo. Il Ddl non prevede, al momento, direttive da attuare con regolamento.

Il Capo II contiene le disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento comunitario, nonché le disposizioni per l'attuazione di direttive e i criteri specifici per l'esercizio della delega legislativa.

Il Capo III contiene le disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect). Il regolamento ha previsto la creazione (mediante l'iniziativa autonoma di enti pubblici territoriali e organismi pubblici appartenenti agli Stati membri) di soggetti giuridici di tipo associativo, ai quali si è scelto nella norma attuativa di attribuire natura di ente di diritto pubblico. I Gect hanno il compito di realizzare obiettivi di cooperazione transfrontaliera territoriale.

Il Capo IV contiene le disposizioni occorrenti per dare attuazione ad alcune decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In particolare, la decisione 2008/909/GAI, in base alla quale le sentenze di condanna adottate da uno Stato membro nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro potranno essere eseguite nel Paese di origine.

I due allegati (A e B) contengono l'elenco delle 50 direttive da recepire con decreto legislativo.

Tra le direttive rilevanti si segnalano in particolare le seguenti:

la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. "Servizi"). La direttiva - che dovrà essere attuata entro il 28 dicembre 2009 - prevede molti adempimenti a carico degli Stati, in particolare: la predisposizione di uno Sportello unico attraverso il quale (anche "a distanza e per via elettronica") i prestatori di servizi possono adempiere a tutte le procedure e le formalità per l'accesso e per l'esercizio di attività di servizi; il monitoraggio di tutta la normativa che riguarda l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio per verificarne la compatibilità con i criteri dettati dalla direttiva; la previsione di forme di cooperazione amministrativa efficaci con gli Stati membri al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi

la direttiva 2007/65/CE, concernente l'esercizio delle attività televisive, che prevede rilevanti modifiche al Testo unico della radiotelevisione

la direttiva 2007/66/CE, che riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Tra i principali interventi normativi conseguenti all'approvazione della legge comunitaria meritano attenzione, in particolare, quelli afferenti la disciplina dell'Iva ossia alle modifiche sia al Dpr 633/1972, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", sia al Capo II del Dl 331/1993, recante "Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto".

Verrà, infatti, ridisegnato, dall'1 gennaio 2010, il nuovo criterio di territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione, in base al quale le operazioni di intermediazione si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto passivo Iva mentre restano fuori campo le intermediazioni relative a operazioni il cui luogo di effettuazione è esterno alla Ue anche se i committenti sono operatori italiani e viene recepita la definizione di "valore normale" contenuta nella direttiva comunitaria 2006/112/CE. Contestualmente, viene proposto un ridimensionamento, rispetto alla normativa vigente, dell'utilizzo di tale criterio ai fini della determinazione della base imponibile fiscale nelle ipotesi di cessioni gratuite e assegnazioni di beni d'impresa, in favore di un maggiore utilizzo del principio del costo di acquisto o del costo sostenuto. Inoltre, si interviene sul potere di accertamento da parte degli uffici finanziari, i quali potranno utilizzare il criterio del valore normale ai soli fini dell'accertamento presuntivo e non più ai fini dell'accertamento automatico.

Si interviene, anche, in ordine alla individuazione dei requisiti necessari ai fini del diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto in favore degli operatori comunitari non residenti in Italia al fine di evidenziare le tipologie di operazioni che consentono il riconoscimento del rimborso Iva e includere nell'ambito dei rimborsi Iva le operazioni relative a prodotti soggetti ad accisa (ad esempio, i carburanti).

Vengono, inoltre, modificati i limiti per l'inclusione nell'ambito comunitario delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate mediante cataloghi, per corrispondenza, o con modalità analoghe (c.d. vendite a distanza), autorizzando il Governo a emanare decreti legislativi contenenti ulteriori disposizioni di modifica e di integrazione finalizzate al coordinamento della normativa vigente con quella comunitaria in tema di Iva.


Fonte: Agenzia Entrate

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