L'assegno corrisposto una tantum all'ex coniuge, anche se versato a rate, non è deducibile dal reddito complessivo del contribuente. La possibilità di rateizzare il pagamento rappresenta soltanto una differente modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti e mantiene comunque la caratteristica di risoluzione definitiva di ogni rapporto tra i due coniugi. Non è pertanto assimilabile alla corresponsione periodica dell'assegno che, rivedibile nel tempo, è invece deducibile dal reddito complessivo.

È il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 153/E dell'11 giugno.

La tesi del contribuente

Il contribuente interpellante specifica di essersi separato nel 1998 e di corrispondere alla moglie, in base a quanto indicato dal provvedimento provvisorio del giudice, un assegno di mantenimento mensile che ha sempre portato in deduzione dal reddito complessivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir).

Considerato che la pratica consensuale di divorzio potrebbe arrivare a definizione con una sentenza che prevede l'obbligo di versare al coniuge un assegno con cadenza periodica per un certo periodo di tempo, il contribuente chiede all'Amministrazione finanziaria di poter dedurre anche tale importo dal reddito complessivo.

A sostegno di questa tesi l'istante fa riferimento alla circolare 50/2002 con cui l'Agenzia ha precisato che la deduzione dal reddito complessivo per gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato non spetta nel caso in cui il versamento sia effettuato in unica soluzione.

La posizione dell'Agenzia

L'Agenzia sottolinea, in via preliminare, che gli assegni corrisposti in unica soluzione rappresentano una transazione con cui vengono definite pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi. Per essi non è prevista alcuna tassazione in capo al beneficiario né è possibile la deducibilità da parte di chi li corrisponde.

Il principio è stato confermato dalla Corte costituzionale che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del Tuir nella parte in cui non prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo, ai fini Irpef, l'assegno corrisposto in unica soluzione al coniuge. La diversa disciplina tributaria prevista per l'erogazione in unica soluzione è stata stabilita dal legislatore allo scopo di escludere che anche trasferimenti patrimoniali siano dedotti dal reddito complessivo. È assimilabile quindi alla liquidazione una tantum l'ammontare complessivo stabilito a favore del coniuge e corrisposto con versamento frazionato in un numero definito di rate, se è esclusa la possibilità di presentare una "successiva domanda di contenuto economico".

Le conclusioni

Di conseguenza, la possibilità di rateizzare il pagamento rappresenta soltanto una differente modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti e mantiene comunque la caratteristica di risoluzione definitiva di ogni rapporto tra i due coniugi. Per tale motivo non è assimilabile alla corresponsione periodica dell'assegno che, rivedibile nel tempo, è invece deducibile dal reddito complessivo.


Fonte: Agenzia Entrate

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