QUESITO
L'istante in sede di divorzio è stato condannato con sentenza a corrispondere un
assegno alimentare pari a euro …, all’ex coniuge, signora TIZIA, subendo a tal
fine una trattenuta dall’ INPS sulla propria pensione.
Successivamente, l’istante ha proposto azione legale nei confronti della ex
moglie ritenendo di averle corrisposto una somma, a titolo di liquidazione, in
misura maggiore del dovuto. Il tribunale di … con sentenza … del … 2007,
riconoscendo il suo credito, ha stabilito che la signora TIZIA dovesse restituirgli
la somma di euro … (parte della suddetta liquidazione) e che la restituzione
avvenisse mediante ordinanza all’INPS “di non effettuare più la trattenuta sulla
pensione della somma di euro … mensili” fino ad esaurimento del credito.
Sulla base di ciò l’istante ha chiesto se possa continuare a dedurre dal proprio
reddito l’importo annuo destinato al mantenimento dell’ex coniuge, anche in
assenza del materiale esborso dell’assegno.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente ritiene di poter effettuare la deduzione (anche in assenza di
esborso materiale) e che, al fine di giustificare detto diritto, sia sufficiente la
sentenza del tribunale di …; inoltre egli comunicherebbe all’ex moglie, a mezzo
raccomandata, l’importo trattenuto e scalato di anno in anno dal totale dovuto
dalla stessa.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 10, comma 1, lettera c), del TUIR stabilisce che sono deducibili dal reddito
“gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
Va evidenziato che nel sistema del TUIR, le somme corrisposte “una tantum” al
coniuge, diversamente da quanto stabilito per gli assegni periodici, non sono
riconducibili ad alcuna categoria reddituale, in capo al percipiente ( Corte Cost.
ordinanza del 06/12/2001- Corte Cass.: sentenza del 12/10/1999 n. 11437 ), e non
sono contemplate tra gli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito, ai
sensi dell’art. 10 del TUIR, per il coniuge che li corrisponde.
Ne consegue che anche la restituzione di dette somme, qualora siano state
corrisposte dal coniuge divorziato in misura maggiore del dovuto, non assume
alcuna rilevanza reddituale.
Nella fattispecie in esame, la ex moglie deve restituire al contribuente istante, in
quanto non dovuta, una somma a suo tempo trattenuta in eccesso a valere sulla
liquidazione di fine rapporto di lavoro del marito.
Ai sensi dell’art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, infatti, il coniuge
nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in
quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una percentuale
dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione
del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di
divorzio. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale
riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell'assegno di
mantenimento in sede di divorzio sia stata concordata in unica soluzione.
La percentuale di indennità di fine rapporto cui ha diritto il coniuge separato (o
divorziato) deve essere intesa al netto delle imposte che sono calcolate dal datore
di lavoro erogante la medesima indennità, secondo le disposizioni del Tuir.
Con riferimento a detta somma, in quanto erogata una tantum, non deve essere
operata nessuna tassazione in capo al coniuge separato né è possibile per il
coniuge erogante beneficiare della deduzione dal reddito
Secondo quanto assume l’istante, il giudice ha stabilito che la restituzione della
somma di euro … (parte della suddetta liquidazione) debba avvenire mediante
l’ordinanza all’INPS “di non effettuare più la trattenuta sulla pensione della
somma di euro … mensili” fino ad esaurimento del credito.
Quanto disposto dal giudice, in merito alla sospensione della erogazione
dell’assegno periodico, realizza pertanto una compensazione tra due diversi
emolumenti, gli assegni periodici spettanti alla moglie e la quota di liquidazione
che la stessa deve restituire al marito.
In sostanza nel nuovo assetto dei rapporti economici conseguenti allo
scioglimento del matrimonio, delineato dal giudice, permane a carico dell’istante
l’obbligo degli alimenti nei confronti dell’ex moglie, che è assolto, peraltro,
attraverso la descritta procedura di compensazione.
In tale contesto si è dell’avviso che l’istante possa dedurre l’importo
corrispondente all’assegno alimentare, dato che si realizza la situazione
disciplinata dall’art. 10 del TUIR, secondo cui gli assegni periodici sono
deducibili nella misura in cui risultino dal provvedimento dell'autorità giudiziaria
e siano sostenuti dal contribuente (sia pure con il meccanismo della
compensazione).
Va al riguardo evidenziato che gli assegni periodici deducibili dal reddito, per
effetto dell’art. 10 citato, da parte del coniuge che li eroga, vanno assoggettati ad
IRPEF da parte del coniuge percipiente, quali redditi assimilati al lavoro
dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera i) del TUIR.
L’articolo 52, comma 1, lettera c), del Tuir, concernente la “determinazione dei
rediti assimilati a quelli di lavoro dipendente”, stabilisce che gli assegni in
questione “si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle
scadenze risultanti dai relativi titoli”. Nel caso in esame la percezione si deve
ritenere realizzata per effetto della intervenuta compensazione.
Pertanto la ex moglie deve continuare ad assoggettare ad imposizione l’importo
dell’assegno alimentare in questione.
Risoluzione Agenzia Entrate 157/E del 15 giugno 2009.
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