I contributi al "Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia" sono deducibili esclusivamente nell'esercizio in cui "vengono corrisposti". La deroga ai principi generali in materia di determinazione del reddito d'impresa contenuta nell'articolo 66 del decreto legge n. 331 del 1993, opera, infatti, in maniera generalizzata e, quindi, per tutte le imprese, ivi comprese quelle che, applicando gli Ias, non sembrerebbero soggiacere all'obbligo di imputazione "per cassa" delle predette somme.

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