Iva al 10% per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali individuati dai codici 19 e 20 dell'allegato D, parte quarta, del Dlgs 152/2006, anche se classificati come pericolosi (residui di filtrazione e rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, ceneri di caldaia, tubi fluorescenti, batterie, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, ecc.).

Per i rifiuti contrassegnati con codici diversi, l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata a una verifica di natura tecnica, non rientrante nelle prerogative dell'interpello, sulla base di criteri forniti dal ministero dell'Ambiente.

Queste le conclusioni cui giunge l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 250/E del 12 settembre, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata da un'azienda che effettua per un Comune la gestione dei rifiuti nella sua interezza: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. L'azienda, poi, ha appaltato a imprese terze l'operazione di smaltimento di alcune categorie di rifiuti, tra cui alcuni pericolosi. Va pertanto verificata la loro natura per stabilire quali operazioni di smaltimento sono fiscalmente agevolabili.

La norma di favore (numero 127-sexiesdecies, parte terza, Tabella A allegata al Dpr 633/1972) cita esclusivamente i rifiuti urbani e alcuni speciali, tipologie individuate nell'articolo 184 del Dlgs 152/1997, commi 2 e 3, lettera g.

Tra i rifiuti urbani rientrano quelli domestici, anche ingombranti; i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade, di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e private o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali; quelli provenienti da esumazioni, estumulazioni o da altre attività cimiteriali.

La tipologia di rifiuti speciali, invece, ricomprende quelli derivanti da attività agricole e agro-industriali; attività di demolizione, costruzione, scavo; lavorazione industriale, artigianale e dall'attività commerciale; attività sanitaria e attività di servizio; attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; i veicoli a motore, rimorchi e simili; il combustibile derivato dai rifiuti; i rifiuti derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Per stabilire l'esatto trattamento Iva da applicare, l'agenzia delle Entrate ha chiesto un parere tecnico al ministero dell'Ambiente circa la classificazione dei rifiuti.

L'Amministrazione interpellata ha precisato che i rifiuti urbani sono quelli elencati nell'Allegato D, parte quarta, del Dlgs 152/2006 sotto il capitolo 20, mentre i rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, dagli impianti di trattamento delle acque reflue, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale sono individuati sotto il capitolo19. A entrambe le tipologie va riconosciuta la tassazione di favore.

Lo stesso ministero ha invece specificato che, per tutti i rifiuti identificati da codici non relativi ai capitoli 19 e 20, la possibilità di ricondurli alle tipologie di cui all'articolo 184 e, quindi, nell'ambito dell'agevolazione fiscale, dev'essere valutata caso per caso con riferimento alla fattispecie concreta.

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