L'attività di promotore finanziario e produttore assicurativo produce reddito d'impresa ai fini fiscali, assoggettabile quindi all'Irap. L'autonoma organizzazione, che rappresenta il presupposto per l'imposizione al tributo regionale, è infatti connaturata alla nozione stessa di impresa. Il principio è stato anche affermato sia dalla Corte costituzionale sia, recentemente, dalla Cassazione.

Questa, in estrema sintesi, la conclusione a cui giunge l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 254/E del 14 settembre, in risposta all'istanza di interpello presentata da un contribuente che, invece, ritiene di non dover pagare l'Irap perché esercita la propria attività in assenza di una struttura organizzativa autonoma.
Il suo lavoro - sostiene -, anche se fiscalmente assimilabile al reddito d'impresa, è a carattere prettamente personale e professionale: i guadagni percepiti sono basati sul numero di contratti finanziari e assicurativi sottoscritti e, per il proprio lavoro, si serve principalmente di servizi (pc, stampante, linea telefonica, ufficio ecc.) messi a disposizione dalle società per cui lavora e non si avvale di collaboratori esterni. Di conseguenza - conclude - l'attività è svolta senza una struttura organizzativa e, quindi, non è obbligato al versamento dell'Irap.
A sostegno della propria tesi, richiama recenti sentenze della Corte di cassazione in cui si stabilisce che il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta quando è inserito in una struttura organizzativa di cui non è responsabile.

I tecnici dell'Amministrazione innanzi tutto ribadiscono i principi espressi dalla Cassazione: l'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente non è inserito in strutture organizzative riferibili ad altri e impiega beni eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività senza organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui; l'accertamento di queste condizioni compete al giudice di merito.

Tuttavia, i criteri appena elencati riguardano esclusivamente le attività produttive di reddito di lavoro autonomo e non trovano applicazione nel caso in esame in quanto l'attività svolta dal promotore finanziario produce reddito d'impresa che, di conseguenza, risulta assoggettabile all'Irap.
Difatti, sia la Corte costituzionale (sentenza n. 156/2001) che la Cassazione (sentenza n. 3678/2007) hanno espresso il principio che solo l'attività professionale può essere svolta in assenza di organizzazione di capitali, mentre per le imprese il requisito dell'organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell'attività.


Fonte: Alessandra Gambadoro - Agenzia Entrate.

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