Aliquota Iva ridotta del 10% per la vendita dei componenti di kit solari soltanto se effettuata nei confronti di chi provvede a installare o costruire l'impianto termico o nei confronti degli utilizzatori finali. Questi, poi, devono rilasciare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione che attesti l'utilizzo dei beni per la costruzione dell'impianto. La tassazione di favore, infatti, spetta esclusivamente per le cessioni che intervengono nell'ultima fase di commercializzazione dei beni e non anche in quelle intermedie, come, ad esempio, nel caso di distributori e grossisti.

Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 269/E del 27 settembre, con la quale l'agenzia delle Entrate risponde al quesito posto da una società che produce e vende impianti termici a energia solare, commercializzando anche i singoli componenti dei kit solari: pannelli, bollitori, pompe di alimentazione. Si vuole sapere, proprio in relazione alla cessione delle singole parti, quale sia l'aliquota Iva da applicare.

I tecnici dell'Amministrazione finanziaria hanno innanzitutto ribadito che, per quanto riguarda gli "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica", non esiste alcun dubbio sul riconoscimento della tassazione Iva al 10% prevista dal numero 127-quinquies della tabella "A", parte III, allegata al Dpr 633/1972. Non ha alcuna rilevanza se l'acquirente sia un utilizzatore finale o un operatore commerciale (produttore, importatore, grossista o installatore). L'agevolazione ha natura oggettiva: l'unica condizione necessaria è che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre calore energia.

Relativamente alla cessione dei singoli componenti degli impianti termici solari, bisogna invece far riferimento al successivo n. 127-sexies della tabella, che dispone l'applicazione dell'aliquota ridotta per i "beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione (…)", tra l'altro, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica, circoscrivendo quindi il beneficio fiscale ai beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell'impianto.

L'Iva al 10% è pertanto riconosciuta ai soli beni diversi dalle materie prime e dai semilavorati, per i quali il processo produttivo si è già compiuto (si trovano quindi nell'ultima fase di commercializzazione) e che sono acquistati per essere direttamente impiegati per l'installazione o la costruzione dell'impianto. Circostanza, quest'ultima, che dev'essere attestata dall'acquirente tramite un'apposita dichiarazione da rilasciare al venditore.

Il beneficio della tassazione ridotta, di conseguenza, non può essere riconosciuto quando a comprare sia un distributore, un grossista o un qualsiasi altro soggetto che opera nelle fasi intermedie di commercializzazione.


Fonte: Agenzia Entrate.

0 commenti:

 
Top