Il Garante per la privacy pone alcune precisazioni in materia di: uso dei dati personali senza consenso dei destinatari a fini di marketing, partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale, riservatezza dei pazienti in relazione all’accesso dei mediti alle zone a traffico limitato.

Spamming
Nel vietare l'uso illecito di dati personali a fini di marketing a 3 società che operavano senza consenso dei destinatari, l’Autorità ha ribadito che il consenso del destinatario deve essere ottenuto prima (e non contestualmente) di qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica.Il Garante ha inoltre inibito l’invio di pubblicità indesiderata via fax da parte di aziende che promuovono servizi in quanto i dati personali dei destinatari erano presenti solo su elenchi telefonici ordinari (e non di categoria) utilizzabili quindi solo per comunicazioni interpersonali.

Comuni: accertamenti fiscali
In materia di modalità di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale, il garante (nel parere allegato) detta alcune indicazioni per assicurare il livello di sicurezza di Siatel: i municipi, o le società e gli enti partecipati da loro incaricati, potranno comunicare all'amministrazione finanziaria dati anagrafici, codice fiscale e partita IVA delle persone fiscalmente domiciliate nel comune (o ritenute collegate al territorio comunale) nei confronti delle quali verranno rilevati e segnalati fatti, atti e negozi che evidenziano comportamenti evasivi ed elusivi (c.d. segnalazioni qualificate). Le comunicazioni, con l'esclusione di dati sensibili e giudiziari, potranno riguardare i seguenti ambiti di intervento: commercio e professioni, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all'estero, disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva. A loro volta i Comuni che ne faranno richiesta potranno ricevere dall'Agenzia delle entrate dati relativi ai bonifici bancari e postali per le ristrutturazioni edilizie, informazioni sulle utenze (energia elettrica, acqua e gas), sulle denunce di successioni, sui contratti di locazione di immobili.

Accesso alle zone a traffico limitato
Non è legittima la richiesta ai medici generalità o altre informazioni che identifichino le persone visitate a domicilio nelle aree a traffico limitato, poiché l'accertamento delle violazioni per l'accesso alla ztl, può essere perseguito attraverso altre modalità, parimenti efficaci, ma rispettose del diritto alla protezione dei dati personali (es. la comunicazione dell'indirizzo e del numero civico presso il quale è stato prestato intervento, la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita, il numero di iscrizione all'ordine professionale). Queste le indicazioni che pone il Garante nel Provvedimento del 14 giugno 2007 in G.U. 13/07/2007, n. 161.
NewsLetter Garante per la protezione dei dati personali 30/08/2007, n. 294

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