L'istanza di adesione non preclude il ricorso al giudice

L’istanza (non accolta dalla PA) di accertamento con adesione presentata dal contribuente ex art. 6 D.Lgs n. 218/1997, non equivalendo alle deduzioni difensive ex art. 16 comma. 4, D.Lgs n. 472/1997, non rende improcedibile l’impugnazione giudiziale dell'avviso di contestazione.
La controversia in oggetto riguarda l’irrogazione di sanzioni amministrative conseguente ad avvisi di accertamento (per gli anni 2001-2002- 2003 per IVA e IRAP) nei confronti di un contribuente, che ha presentato richiesta di accertamento con adesione e chiesto altresì l'annullamento dell'avviso di contestazione.I giudici chiariscono che i rimedi, non esperibili contemporaneamente, concessi al contribuente in caso gli si contestino sanzioni amministrative, sono tre:
  • la definizione agevolata;
  • la presentazione di deduzioni difensive;
  • l'impugnazione giudiziale.

Non è condivisibile la tesi del Fisco che, nel chiedere che venga dichiarata l’impocedibilità del ricorso, equipara l’istanza per l'accertamento di adesione ex art. 6 comma 2, D.Lgs n. 218/1997 e la presentazione di deduzioni difensive ex art. 16 comma. 4, D.Lgs n. 472/1997.I due atti non sono infatti equipollenti e hanno funzioni del tutto distinte, inoltre aderendo all'interpretazione formulata dall'ufficio si violerebbe lo statuto del diritti del contribuente ove è stabilito che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Vedi: "Commissione Tributaria provinciale Latina, sez. V, sent. 30 agosto 2007, n. 178"

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