Il frontespizio

Termine ancora "lungo" per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2007 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2007).

Il modello 770/2007 "semplificato" potrà, quindi, essere trasmesso telematicamente anche quest'anno entro il primo ottobre 2007 (in quanto il 30 settembre è festivo), così come previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del Dpr n. 322 del 22/07/98.

Si ricorda, infatti, che le modifiche introdotte dall'articolo 37, comma 10, lettera d), del Dl n. 223 del 2006 (anticipazione dei termini di presentazione telematica al 31 marzo), entreranno in vigore a partire dal primo maggio 2007, secondo quanto previsto dal successivo comma 14, operando, pertanto, soltanto a decorrere dalla prossima dichiarazione dei sostituti, relativa al periodo d'imposta 2007 (modello 770/2008 semplificato).

Resta confermata, in ogni caso, l'impossibilità di ricomprendere il 770 semplificato nella dichiarazione unificata annuale "Unico/2007", atteso il diverso termine di presentazione telematica per quest'ultima (31 luglio, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, lettera b), del Dl n. 223 del 2006).

La casella "Eventi eccezionali", posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del modello, nella sezione "TIPO DI DICHIARAZIONE" deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali.

Da quest'anno la casella non può essere più barrata, ma dovrà essere compilata inserendo uno dei codici che contraddistinguono gli eventi eccezionali.

In particolare è possibile qui indicare uno dei seguenti codici:

1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive, per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo

3 - per i contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002, nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia, che sono stati colpiti dagli eventi sismici per i quali i decreti del 14 novembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002), del 15 novembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002) e del 9 gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2003) hanno previsto la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 4, comma 1, della ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354, sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 1, della ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2006, n. 3496 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006)

4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

 

Nella sezione "DATI RELATIVI AL SOSTITUTO" è stata inserita la casella "Codice Comune" per l'indicazione del codice catastale del comune di residenza anagrafica, o, se diverso, di domicilio fiscale del sostituto d'imposta persona fisica.

Analoghi campi sono stati previsti per l'indicazione del codice catastale del comune in cui gli altri sostituti, diversi dalle persone fisiche, hanno la sede legale o il domicilio fiscale.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello "Unico 2007 PF", fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento per le Politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it.

 

La nuova sezione DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI permette al sostituto d'imposta, residente o non residente nel territorio dello Stato, di chiedere che gli atti e gli avvisi dell'Agenzia delle entrate siano notificati a un indirizzo diverso da quello indicato nel riquadro relativo alla residenza anagrafica o al domicilio fiscale. Tale facoltà è prevista dall'articolo 60, comma 1, lettere d) e e-bis), del Dpr n. 600 del 1973, come modificato dall'articolo 37, comma 27, del Dl n. 223/2006. In particolare:

Sostituto d'imposta residente

Il sostituto d'imposta residente in Italia ha facoltà di eleggere domicilio, per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano, presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale. L'elezione di domicilio può avvenire:

tramite dichiarazione

mediante atto comunicato successivamente al competente ufficio delle Entrate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il sostituto di imposta residente che intende eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia tramite dichiarazione, deve indicare nella presente sezione:

il codice fiscale, il cognome e il nome della persona, ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti

la frazione, la via, il numero civico, il comune, la provincia, il codice catastale del comune e il Cap della persona o dell'ufficio.

Sostituto d'imposta non residente

A) elezione di domicilio in Italia

Il sostituto d'imposta residente all'estero, ma domiciliato fiscalmente in Italia, ha facoltà di eleggere domicilio, per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano, presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale, con le modalità precedentemente indicate per i soggetti residenti.

B) elezione di domicilio all'estero

Il sostituto d'imposta residente all'estero che non ha eletto domicilio in Italia per la notificazione degli atti, o che non ha costituito un rappresentante fiscale, può indicare, per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano, un indirizzo estero. L'elezione di domicilio può avvenire:

tramite dichiarazione

mediante atto comunicato successivamente al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I sostituti di imposta residenti all'estero che non hanno eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia, o che non hanno costituito un rappresentante fiscale e che intendono comunicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti tramite dichiarazione, devono indicare nella presente sezione:

il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti

lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l'indirizzo estero della persona o dell'ufficio.

Con riferimento a tutte le ipotesi precedentemente descritte, si ribadisce che l'elezione del domicilio per la notificazione degli atti o la comunicazione di un indirizzo estero può avvenire anche successivamente alla presentazione della dichiarazione, mediante l'invio di una comunicazione al competente ufficio locale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'ipotesi in cui sia stata già inviata al competente ufficio locale detta comunicazione, il riquadro sopra evidenziato deve essere compilato solo se si intende modificare l'indirizzo comunicato in precedenza.

 

Nella sezione "DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE" sono state inserite le caselle "Data apertura fallimento" e "Data carica", al fine di delimitare, in relazione alle ritenute operate, la responsabilità del dichiarante estintosi a seguito di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, e quella del curatore fallimentare o commissario liquidatore.

Tale inserimento è conseguente alla previsione dell'articolo 37, comma 1, del Dl n. 223/2006, che, modificando l'articolo 23 del Dpr n. 600/1973, ha configurato anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori come sostituti d'imposta

 

Nelle sezioni "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE" e "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA" sono state soppresse rispettivamente le caselle "Invio avviso telematico all'intermediario" e "Ricezione avviso telematico", presenti nel 770/2006 semplificato.

La casella "Invio avviso telematico all'intermediario" doveva essere barrata qualora il sostituto d'imposta avesse richiesto che eventuali comunicazioni di irregolarità generate dalla liquidazione della dichiarazione (articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973) e attestanti maggior debito o minor credito, con invito a fornire chiarimenti, fossero inviate telematicamente all'intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione (avviso telematico).

L'intermediario accettava di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "Ricezione avviso telematico" presente nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

La soppressione delle suddette caselle si ricollega al fatto che la legge finanziaria per il 2007 prevede oggi come obbligatoria la gestione degli avvisi di irregolarità da parte dell'intermediario.

In particolare, il comma 62 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto va effettuato con mezzi telematici agli intermediari, che poi informano i contribuenti interessati sugli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito.

I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente, e comunque entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 462/1997 (trenta giorni), gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all'obbligo previsto qualora siano riconosciute difficoltà nell'espletamento della predetta attività di informazione.

Nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso di un intermediario per la trasmissione della dichiarazione, la comunicazione di irregolarità sarà inviata mediante raccomandata.

Si ricorda che la sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni, pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta a un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di trenta giorni, in caso di invio della comunicazione di irregolarità con mezzi telematici, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

 

Nella sezione "VISTO DI CONFORMITA'" sono presenti distinti campi per l'indicazione del codice fiscale del responsabile del Caf, del Caf relativo e del professionista.

Il responsabile dell'assistenza fiscale del Caf (o il professionista) deve, inoltre, apporre la propria firma, che attesta il rilascio del visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del Dlgs n. 241/1997. Non è più prevista, quindi, la barratura di apposita casella essendo il rilascio del visto certificato dalla sottoscrizione della sezione.

Nella comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente attestante le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del Dpr 600/73, sono presenti da quest'anno i seguenti nuovi campi:

 

La casella "Eventi eccezionali" (punto 10, Parte A - Dati generali) deve essere compilata per quei contribuenti che beneficiano della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e che alla scadenza dei termini sono tenuti autonomamente al versamento dei tributi sospesi, con le modalità previste dal provvedimento di ripresa della riscossione. Per la compilazione del campo, è necessario utilizzare uno dei codici indicati nelle istruzioni: "1" per i contribuenti vittime di richieste estorsive, "3" per i contribuenti residenti alla data del 31/10/2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dagli eventi sismici, "4" (residuale) per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

 La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto la previsione di un acconto a titolo di addizionale comunale all'Irpef dovuto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. Per effetto di tale previsione, nella Parte A - Dati generali sono stati inseriti tre campi nei quali il sostituto d'imposta dovrà evidenziare il domicilio fiscale del percipiente alla data del 1° gennaio 2007: tale domicilio risulta infatti decisivo per l'individuazione del Comune competente a ricevere il versamento dell'acconto in questione. Nella Parte B - Dati fiscali sono stati invece inseriti: il punto 7-bis in cui va indicato l'importo dell'addizionale comunale dovuta a titolo di acconto per il periodo d'imposta 2007 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, e il punto 10-bis in cui va indicato l'importo dell'addizionale comunale non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Quest'ultimo importo è già compreso in quello indicato nel punto 7-bis.

 

Nel nuovo campo 61, "Anno apertura successione", il sostituto d'imposta deve evidenziare l'anno in cui si è aperta la successione nell'ipotesi di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati. Tale informazione è utile all'Amministrazione finanziaria in sede di rideterminazione dell'imposta, dovendo gli arretrati erogati agli eredi essere tassati in base all'aliquota determinata sul reddito medio del biennio precedente all'anno di apertura della successione.Si ricorda che, per la tassazione degli arretrati erogati all'erede del lavoratore dipendente, il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare all'ammontare percepito, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (per il 2006, tale aliquota risulta fissata al 23%). L'ufficio finanziario, in sede di riliquidazione, deve invece rideterminare l'imposta applicando al suddetto ammontare l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'erede nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione. Inoltre, gli emolumenti arretrati concorrono alla formazione del reddito complessivo, con conseguente tassazione ordinaria, qualora essa risulti più favorevole.

 Nel campo 103, "Riduzioni riconosciute dal fondo", il sostituto d'imposta-datore di lavoro deve indicare la quota di riduzioni che dovrà essere riconosciuta dal fondo pensione quando parte del Tfr è stata destinata alla previdenza integrativa. L'articolo 13, comma 9, del Dlgs 124/93, in vigore sino al 31/12/2000, prevede infatti che le riduzioni di 309,87 euro per ciascun anno di servizio non convenzionale, rapportate ai periodi di part-time e ai mesi lavorati nell'anno, devono essere diminuite delle percentuali di Tfr trasferito al fondo pensione. Ad esempio, qualora in un anno sia stato destinato al fondo pensione il 30% del Tfr maturato dal lavoratore, la deduzione di 309,87 euro dovrà essere riconosciuta per il 70% del suo ammontare dal datore di lavoro e per il residuo 30% dal fondo pensione. In sostanza, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere tale riduzione per la parte di Tfr rimasto nella sua disponibilità, mentre per il Tfr destinato alle forme pensionistiche complementari la riduzione sarà riconosciuta dal fondo pensione all'atto dell'erogazione della prestazione in forma di capitale. Nel prospetto che segue, il caso di un lavoratore che nel triennio 1998-2000 presenta due anni e sei mesi di anzianità (gli ultimi sei mesi in part-time al 50 per cento) e due anni di iscrizione al fondo (50% del Tfr destinato)

ANNO PERIODO PART TIME TFR DESTINATO DED. DATORE DED. ONDO

1998 12 mesi  0% 309,87 0

1999 12 mesi  50% 154,94 154,94

2000 6 mesi 50% 50% 38,73 38,73

    503,54 193,67


Nell'ipotesi prospettata, nel punto 103 dovrà essere indicato l'importo di 193 euro. Il punto 103 non deve essere compilato con riferimento ai "vecchi iscritti" alle forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992, poiché in questo caso le riduzioni devono essere riconosciute interamente dal datore di lavoro. A seguito dell'introduzione del campo 103, nella sezione dedicata alle prestazioni in forma di capitale maturate al 31/12/2000 erogate da forme pensionistiche sono state soppresse le caselle "Riduzione complessivamente spettante" e "Percentuale" che permettevano di ricostruire l'importo delle riduzioni dovute dal fondo pensione (ora evidenziate nel nuovo punto 103).

Altro campo di nuova istituzione nella sezione delle altre indennità maturate al 31/12/2000 è il 109, "Titolo" dell'erogazione nel caso di incentivo all'esodo agevolato. Analogo campo è stato introdotto al punto 127 nella sezione relativa alle indennità maturate dal 1/1/2001. Il campo può assumere soltanto i valori B (saldo) e C (acconto): l'incentivo all'esodo agevolato non è, infatti, normativamente previsto nel caso di anticipazione (erogazione in corso di rapporto). Si ricorda, inoltre, che l'agevolazione fiscale per l'incentivo all'esodo (tassazione con la metà dell'aliquota del Tfr), permane in via residuale soltanto per i rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del decreto "Visco-Bersani" e per i rapporti di lavoro cessati successivamente, ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto.

La compilazione dei campi 109 e 127 consente all'Amministrazione Finanziaria di tassare con la metà dell'aliquota del Tfr rideterminata le sole somme erogate a titolo di saldo (somme contrassegnate dal valore B).

 

Il campo 129, "Codice fiscale del sostituto", deve essere compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato, evidenziati, rispettivamente, nei punti 122 e 126, siano stati erogati da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato il Tfr. E' necessario, quindi, che il sostituto d'imposta dichiarante abbia erogato nell'anno esclusivamente altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto, mentre il Tfr sia stato erogato da un terzo soggetto. Verificandosi tale ipotesi, nel campo in esame il dichiarante dovrà evidenziare il codice fiscale del sostituto d'imposta che ha erogato il Tfr. La richiesta del dato è giustificata dal fatto che le altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, indennità di mancato preavviso, patto di non concorrenza, incentivo all'esodo) devono essere tassate con l'aliquota applicata all'indennità principale. L'esposizione del codice fiscale del sostituto d'imposta che ha erogato l'indennità principale (se diverso) consente all'Amministrazione finanziaria di effettuare un riscontro sulla correttezza dell'aliquota (del Tfr) applicata alle altre indennità connesse.

Per quanto riguarda l'altro campo (punto 127) di nuova istituzione presente nella sezione delle altre indennità maturate dal 1/1/2001 ovvero il "Titolo" dell'erogazione nel caso di incentivo all'esodo agevolato, valgono le considerazioni precedentemente esposte con riferimento al punto 109.

Quattro nuovi campi sono presenti anche nella sezione relativa alle prestazioni forma di capitale erogate da forme pensionistiche maturate.

 

Per quanto riguarda le prestazioni maturate dal 31/12/2000, nel campo 130, "Natura iscritto", il fondo pensione dovrà evidenziare se il percipiente è un vecchio iscritto o un nuovo iscritto, in quanto il regime di tassazione delle prestazioni maturate al 31/12/2000 ed erogate a titolo definitivo risulta diverso per le due categorie: i vecchi iscritti sono tassati con l'aliquota del Tfr, i nuovi con l'aliquota calcolata sul reddito di riferimento. In particolare, occorrerà indicare il codice "1" in caso di erogazione definitiva di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28/4/1993 ("vecchi iscritti a vecchi fondi") tassata con l'aliquota del Tfr, il codice "2" in caso di erogazioni di capitali a soggetti "nuovi iscritti". Tale codice va utilizzato anche nei casi di erogazione a "vecchi iscritti a vecchi fondi" nei quali non si applica l'aliquota del Tfr (ad esempio, erogazione parziale).

Sempre con riferimento alle prestazioni in forma di capitale maturate al 31/12/2000, nel campo 132, "Periodo per le riduzioni", va indicato il numero complessivo di anni in cui il Tfr o quote di esso sono state destinate al fondo pensione.

Significato del tutto nuovo assume il campo 139, "TFR interamente destinato al fondo pensione". Esso dovrà essere compilato esclusivamente per i "vecchi iscritti a vecchi fondi" qualora il trattamento di fine rapporto sia stato interamente destinato alla previdenza complementare (ipotesi contrassegnata dal codice D nel titolo dell'erogazione del punto 134). In particolare, se la prestazione è stata erogata a titolo definitivo, nel punto 131 "Periodo di contribuzione al 31/12/2000" dovrà essere indicata non l'anzianità contributiva attiva ma quella di servizio. In questo modo l'Amministrazione finanziaria sarà in possesso di tutti i dati necessari per ricostruire il reddito di riferimento ai fini Tfr e verificare la correttezza dell'aliquota applicata dal fondo pensione alla prestazione in forma di capitale erogata a vecchi iscritti e compresa nel maturato al 31/12/2000. Il Tfr complessivamente maturato (numeratore della formula per il calcolo del reddito di riferimento) sarà, infatti, desumibile dal punto 139 coincidendo con il Tfr destinato al fondo; il periodo di commisurazione (denominatore della formula per il calcolo del reddito di riferimento) sarà invece desumibile dal punto 131. Il reddito di riferimento (RR) può essere, al riguardo, sinteticamente enunciato con la seguente formula:

RR = TFR maturato/n x 12

dove:

TFR maturato al 31.12.2000 = punto 139

n (periodo di commisurazione) = punto 131.

Per quanto riguarda, infine, le prestazioni in forma di capitali erogate dall'1.1.2001 nel campo 140, "Periodo di contribuzione dall'1/1/2001", dev'essere indicato il periodo di effettiva contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2001. L'informazione è necessaria per il calcolo del reddito di riferimento (denominatore) e il conseguente riscontro dell'aliquota applicata dal fondo pensione alla prestazione in forma di capitale erogata compresa nel maturato dal 1/1/2001.

Al fine di evidenziare le nuove modalità di compilazione della Comunicazione di lavoro dipendente relativa ai redditi a tassazione separata si evidenziano alcuni esempi di erogazione di indennità di fine rapporto.

La presente Comunicazione deve essere utilizzata per evidenziare i dati relativi al soggetto che ha percepito nel corso del 2006 redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi cui si sono rese applicabili le disposizioni degli articoli 25 e 25-bis del Dpr 600/1973 e dell'articolo 33, comma 4, del Dpr 42/1988.

Nel caso di redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Tuir, agli eredi dell'avente diritto, il sostituto d'imposta deve riportare in tale sezione i dati anagrafici e fiscali dell'erede, avendo cura di barrare la nuova casella del punto 12 "Erede". Il dato rileva ai fini della riliquidazione operata dall'Amministrazione finanziaria, in quanto i compensi erogati agli eredi sono assoggettati a tassazione separata.

Nel nuovo punto 13 "Eventi eccezionali", da compilare qualora il contribuente benefici della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, va riportato il codice "1" per i contribuenti vittime di richieste estorsive, il codice "3" per i contribuenti residenti alla data del 31/10/2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dagli eventi sismici, il codice "4" (residuale) per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

 Tra le tipologie di compensi da evidenziare nella comunicazione rientrano da quest'anno anche quelli corrisposti per l'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere contrassegnati dal codice M nel punto 18 "Causale". Il Dl n. 223/06 ha infatti modificato l'articolo 25 del Dpr 600/1973 estendendo l'obbligo per i sostituti d'imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, ai casi in cui vengano erogati compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, rientranti nella categoria dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir). L'obbligo di operare la ritenuta sorge per i compensi corrisposti a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto. La ritenuta del 20% deve essere operata sull'ammontare dei compensi erogati, compresi i rimborsi di spese inerenti alla produzione del reddito, quali le spese di viaggio, vitto e di alloggio sostenute e documentate dal percipiente (cfr. risoluzioni n. 69/2003 e n. 20/1998).

Si supponga, ad esempio, che la società X abbia erogato a un suo funzionario per la partecipazione in qualità di relatore a un convegno la somma di 1.000 euro, così composta: compenso per il convegno, 800 euro; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio, 200 euro.

La ritenuta va effettuata, all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell'Irpef nella misura del 20% del compenso. Il versamento va eseguito tramite modello F24 con il codice tributo 1040. Se i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, la ritenuta è del 30% a titolo d'imposta (articolo 25, comma 2, del Tuir).

E' presente, infine, da quest'anno, una nuova sezione Fallimento e liquidazione coatta amministrativa, che si compone dei punti 37, "Somme corrisposte prima della data di fallimento", e 38, "Somme corrisposte dal curatore/commissario".

I punti 37 e 38 vanno compilati esclusivamente nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore. In tal caso, è necessario indicare, nel punto 37, la quota dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell'apertura della procedura fallimentare già compresa nel punto 24, e, nel punto, 38 la quota dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore. In questi punti, pertanto, dovrà essere ripartito l'imponibile assoggettato a ritenuta (punto 24) al fine di distinguere le responsabilità dei sostituti (fallito e curatore) in ordine al versamento delle ritenute sui compensi erogati. Il Dl 223/2006 ha, infatti, modificato l'articolo 23 del Dpr 600/1973 attribuendo la qualifica di sostituto d'imposta anche al curatore fallimentare e al commissario liquidatore. Si rileva invece che, nella comunicazione di lavoro dipendente, la distinzione tra i compensi erogati dal fallito (sostituto d'imposta dichiarante) e quelli erogati dal curatore fallimentare è realizzata prevedendo l'indicazione dei compensi erogati dal curatore fallimentare/commissario liquidatore oltre che nei punti 1 e/o 2 della comunicazione anche nei punti 45 e 46 "Redditi erogati da altri soggetti".

Il prospetto ST dev'essere compilato da tutti i sostituti d'imposta che nel corso del 2006 hanno effettuato prelievi e relativi versamenti di ritenute Irpef, trattenute di addizionale regionale e comunale all'Irpef, trattenute per assistenza fiscale (diretta e indiretta), imposte sostitutive sulle rivalutazioni del Tfr (acconto e saldo), rate delle imposte sostitutive sui redditi emersi.

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del precedente sostituto, il sostituto d'imposta dichiarante che prosegue l'attività deve compilare più prospetti ST per dare distinta evidenza, in relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante e di quelle riferibili al soggetto estinto. A tal fine, nei prospetti ST relativi all'operato del soggetto estinto, il dichiarante deve riportare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" e il codice fiscale del soggetto estinto nel rigo ST1, colonna 1 "Codice fiscale del sostituto d'imposta". Ciò al fine di consentire l'abbinamento con i versamenti effettuati che recano il codice fiscale del sostituto d'imposta estinto.

 Da quest'anno, inoltre, il sostituto d'imposta dichiarante che prosegue l'attività deve compilare nel rigo ST1 la nuova colonna 2 "Eventi eccezionali" per evidenziare la tipologia di evento eccezionale che abbia riguardato il sostituto estinto. In particolare, occorre indicare il codice "1" per i contribuenti vittime di richieste estorsive, il codice "3" per i contribuenti residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dagli eventi sismici, il codice "4" (residuale) per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti in cui il precedente sostituto, prima dell'estinzione, abbia operato la ritenuta e il sostituto dichiarante abbia effettuato il versamento, si richiede, da quest'anno, di indicare il versamento nello stesso rigo in cui è evidenziata la ritenuta operata (=prospetto ST intestato al sostituto estinto) inserendo il codice L nel punto 8. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, non è invece più richiesta la compilazione di un apposito rigo con riferimento al predetto versamento. Conseguentemente, è stato soppresso uno dei codici precedentemente previsti per la gestione di tale ipotesi (codice K).

Si supponga, ad esempio, che per effetto della fusione avvenuta in data 1 febbraio 2006 la società incorporata non abbia potuto effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate sui redditi di lavoro dipendente relativi al mese di gennaio (2.000 euro). Tale adempimento viene, quindi, posto in essere dalla società incorporante il 16 febbraio.

La presenza del codice L evidenzia che nel prospetto ST intestato al soggetto estinto, in relazione a ritenute da esso operate, sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni.

Anche la gestione delle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione dell'attività, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, risulta modificata rispetto allo scorso anno. In questi casi, il sostituto d'imposta cedente deve indicare nel prospetto ST, distintamente per ogni codice tributo, i dati relativi alle residue rate di addizionali regionale e comunale all'Irpef, non prelevate per effetto del predetto passaggio, dovute per l'anno di imposta 2005, e i dati relativi alle residue rate del saldo, del primo acconto dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale all'Irpef, degli acconti a tassazione separata, nonché al secondo acconto Irpef non prelevati per effetto del predetto passaggio, dovute a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2006 per il periodo d'imposta 2005. A tal fine, dovrà compilare più righi del prospetto ST, uno per ogni codice tributo, indicando:

nel punto 1, il periodo di riferimento, 12/2006

nel punto 2, l'ammontare complessivo non prelevato

nel punto 8, il codice "M"

nel punto 9, il codice tributo corrispondente (in particolare, il codice 3802 per l'addizionale regionale, il codice 3816 per l'addizionale comunale, e, relativamente all'assistenza fiscale, i codici 4731 per il saldo Irpef, 4730 per l'Irpef in acconto, 3803 e 3818 rispettivamente per le addizionali regionale e comunale all'Irpef, 4201 per gli acconti a tassazione separata).

Il sostituto d'imposta cessionario dovrà invece riportare, per ciascun periodo di riferimento, i dati degli importi delle residue rate da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al punto 8 il codice "N". La novità, rispetto allo scorso anno, consiste quindi nel fatto che, a differenza del sostituto cedente, il sostituto d'imposta cessionario non deve più compilare un rigo complessivo riassuntivo e deve riportare il codice N nei singoli versamenti.

Si supponga, ad esempio, che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di settembre 2006 il sostituto d'imposta cedente non abbia effettuato il prelievo delle ultime 3 rate di addizionale regionale di 30 euro ciascuna (per un importo complessivo di 90 euro)

 Tre importanti novità sono presenti quest'anno anche in materia di ravvedimento operoso. In primo luogo, il campo 7, "Ravvedimento", da barrare nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 5, è stato oggetto di regolarizzazione.

 La barratura della casella contenuta nel punto 7 permette di evidenziare la presenza di versamenti per ravvedimento operoso anche nell'ipotesi in cui il punto 6 "Interessi" non risulti compilato. La mancata compilazione del punto 6 si verifica, in particolare, nel caso di versamento di importi di interessi da ravvedimento operoso inferiori all'unità di euro trovando applicazione la regola del troncamento. In ipotesi di ravvedimento operoso, il sostituto d'imposta dovrà peraltro indicare nel punto 5 "Importo versato" l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" dell'F24 comprensivo degli interessi evidenziati nel successivo punto 6. Quest'ultimo punto diventa, pertanto, un di cui del punto 5. Al fine di eliminare l'invio di comunicazioni di irregolarità legate al versamento cumulativo di ritenute per ravvedimento operoso, le istruzioni richiedono di evidenziare separatamente nella delega di pagamento modello F24 i versamenti di più adempimenti omessi identificati dal medesimo codice tributo ma relativi a diversi mesi. Analogamente, la sanzione ridotta (codice tributo 8906) dovrà essere indicata nella delega F24 separatamente per ciascun adempimento. Nel prospetto ST dovrà essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento in modo che vi sia perfetta corrispondenza con gli importi indicati nella delega di pagamento. Conseguentemente, è stato soppresso nel punto 8 "Note" il codice diretto a evidenziare i suddetti versamenti cumulativi (codice C del punto 7 "Note" del modello 770/2006 Semplificato).

Si supponga ad esempio che il sostituto d'imposta abbia effettuato il 16 agosto 2006, tramite modello F24, un versamento per ravvedimento operoso delle ritenute operate nei mesi di gennaio (500 euro) febbraio (500 euro) e marzo (500 euro) e dei relativi interessi (15 euro).

 Restano naturalmente salvi i diversi comportamenti posti in essere nell'anno 2006 (versamento cumulativo in F24 con esposizione di un unico versamento complessivo per tributi ed interessi pari a 1.015 euro e di un unico versamento per sanzioni per complessivi 90 euro).

Nel prospetto ST il sostituto d'imposta dovrà compilare un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare nel punto 2 le ritenute operate, nel punto 5 l'importo versato relativo al proprio periodo di riferimento comprensivo degli interessi da esporre nel successivo punto 6, e nel punto 12 la data del versamento effettuato per ravvedimento operoso.

In virtù della perfetta corrispondenza tra gli "importi a debito versati" indicati nella delega di pagamento e quelli evidenziati nel punto 5 del prospetto ST (506, 505, 504) non è più richiesta la compilazione del campo "Note" con il codice C come precedentemente richiesto nel Mod. 770/2006 Semplificato.

Il codice C nel campo 8 "Note" identifica invece, quest'anno, l'ipotesi di ritenute su prestazioni in forma di capitale erogate a lavoratori autonomi versate in F24 con il codice tributo 1040. Si ricorda, infatti, che tali prestazioni, sebbene siano state sempre gestite all'interno della comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, soltanto a decorrere dal 2001 sono qualificate reddito di lavoro dipendente a prescindere dal soggetto percettore, e il versamento delle ritenute deve essere effettuato con il codice tributo 1004. L'utilizzo del codice C nel punto 8 del prospetto ST permetterà al fondo pensione che si avvale della trasmissione telematica separata delle comunicazioni, di evidenziare un codice 1040 nel prospetto ST collegato alle comunicazioni di lavoro dipendente senza che ciò determini lo scarto della dichiarazione.

Si ricorda, infatti, che, nel caso in cui il sostituto d'imposta si sia avvalso della modalità di invio separato delle Comunicazioni del modello 770 Semplificato, nel punto 9 del prospetto ST relativo alla trasmissione delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente (sezione III del riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio compilata) potranno trovare esposizione soltanto codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (ad esempio, 1001, 1004) risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità prescelta. L'unica eccezione ammessa è quella correlata all'esposizione del codice C nel campo 8 "Note". Eventuali eccedenze di versamento di ritenute su prestazioni in forma di capitali versate con codice tributo 1040 dovranno comunque essere successivamente gestite all'interno del rigo SX36 del prospetto SX.

Sempre nel campo 8 "Note" del prospetto ST è stata codificata (codice Z) l'ipotesi di ritenute sospese, mentre non è più presente all'interno del prospetto una autonoma casella (punto 8 del modello 770/2006 Semplificato). Risulta, invece, soppresso nel punto 8 "Note"il codice P: il credito da assistenza fiscale non deve essere più evidenziato nel prospetto ST in quanto già evidenziato nel prospetto SX (rigo SX1 colonna 3).

Un'ultima novità riguarda, infine, i versamenti in tesoreria di addizionale regionale e comunale da parte di enti pubblici: in tal caso, nel punto 9 del prospetto ST dovranno essere utilizzati i codici tributo relativi non sussistendo corrispondenti capitoli di bilancio.

Il prospetto SX dev'essere compilato da tutti i sostituti d'imposta che operano ritenute ai sensi dell'articolo 23 del Dpr 600/1973. Nel prospetto SX (righi SX1 e SX4) devono essere riportati i dati riepilogativi dell'ammontare complessivo:

del credito 2005 derivante dalla precedente dichiarazione modello 770/2006 e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite modello F24, entro la data di presentazione di questa dichiarazione (1° ottobre 2007), nonché in compensazione interna nel corso del 2006 mediante utilizzo a scomputo nel punto 3 del prospetto ST della presente dichiarazione

dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2006 e del loro utilizzo in compensazione interna nel corso del 2006 nel punto 3 del prospetto ST della presente dichiarazione.

E' presente, da quest'anno, nel rigo SX1, la nuova colonna 4, nella quale deve essere indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze generatesi a seguito di versamenti relativi al 2006 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto. L'eccedenza di versamento, risultante dal prospetto ST, può essere calcolata con la seguente formula:

ST [(colonna 5 - colonna 6) - (colonna 2 - colonna 3 - colonna 4)].

Si considerino i seguenti esempi di calcolo:

Esempio 1 (calcolo della eccedenza):

ritenute Irpef operate (punto 2 prospetto ST) -> euro 2.000;

importo utilizzato a scomputo (punto 3 prospetto ST) -> euro 1.000;

importo versato (punto 5 prospetto ST) -> euro 1.400;

eccedenza di versamento [1.400 - ( 2.000 - 1.000 ) ] -> euro 400;

Esempio 2 (calcolo della eccedenza in caso di ravvedimento):

ritenute Irpef operate (punto 2 prospetto ST) -> euro 2.000;

importo utilizzato a scomputo (punto 3 prospetto ST) -> euro 1.000;

importo versato per ravvedimento (punto 5 prospetto ST) -> euro 1.440 (interessi 40)

eccedenza di versamento [(1.440 - 40) - ( 2.000 - 1.000) ] -> euro 400;

L'importo complessivo indicato nella colonna 4 del rigo SX1 deve poi essere riportato, al pari degli importi delle colonne 1, 2 e 3 del rigo SX1 nel rigo SX4, colonna 3.

Altra novità di rilievo è presente nel rigo SX41 (sezione "Riepilogo altri crediti"), in cui devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra il credito di imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto corrisposti (circolare n. 78/2001). Il credito d'imposta può essere utilizzato (solo in compensazione esterna tramite F24, con il codice tributo 1250) anche per il versamento dell'imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, dovuta sulla rivalutazione del Tfr maturata dal 2001, mentre non è utilizzabile ai fini della compensazione di altre imposte o contributi (circolare n. 29/2001).

"Credito acquisito" (rigo SX41, colonna 2)

In tale punto dev'essere indicato l'importo del credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998 dell'anticipo sul Tfr di cui all'articolo 3, commi 211 - 213 della legge 662/1996, acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2006 (ad esempio, acquisizione di ramo di azienda)

"Credito ceduto" (rigo SX41, colonna 3)

In tale punto dev'essere indicato l'importo del credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998 dell'anticipo sul Tfr di cui all'articolo 3, commi 211 - 213 della legge 662/1996, ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2006 (ad esempio, cessione di ramo di azienda).

Pertanto, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31/12/2006, da riportare nella colonna 6, dovrà risultare dalla seguente operazione:

colonna 1 + colonna 2 - colonna 3 - colonna 4 - colonna 5.

Si ricorda, peraltro, che il contribuente che, nel corso dell'anno 2006, non ha operato ritenute alla fonte e vanta al primo gennaio 2006 esclusivamente un credito da anticipo sul Tfr, non è tenuto alla presentazione del modello 770/2007 Semplificato. Nelle istruzioni, è infatti precisato che il sostituto d'imposta, se non ha operato ritenute nel corso del 2006, è tenuto a presentare la dichiarazione se ricorrono le seguenti condizioni:

dalla colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione (modello 770/2006) risulta un credito chiesto in compensazione

il predetto credito non è stato interamente ceduto alla società consolidante (deve quindi risultare nei righi SX36 e/o SX 37 che: colonna 2 - colonna 1 > 0)

Solo in tal caso, il sostituto d'imposta dovrà presentare il modello 770/2007 Semplificato, compilando il frontespizio e il prospetto SX al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

Fonte: Agenzia Entrate.

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