La Pa, per controllare se il beneficiario di pagamento di un importo superiore a diecimila euro ha inadempienze nei confronti del fisco, deve preferire l'utilizzo dell'autodichiarazione del contribuente piuttosto che la verifica diretta tramite gli agenti della riscossione.

E' la precisazione apportata dalla circolare n. 29/2007 della Ragioneria dello stato (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2007), alla precedente circolare n. 28/2007 (in G.U. il 17 agosto scorso). Entrambe, in attesa del regolamento esecutivo, danno attuazione alla norma contenuta nel collegato fiscale alla Finanziaria 2007 (Dl n. 262/2006, articolo 2, comma 9), fornendo delle linee guida operative agli uffici pubblici.

La circolare n. 28 stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di erogare un pagamento di importo superiore a diecimila euro, devono verificare se il beneficiario è in posizione debitoria nei confronti dell'Erario per un ammontare pari o superiore a tale cifra. Se, infatti, dall'attività di controllo risulta che il contribuente in questione è inadempiente nei confronti di versamenti relativi a cartelle di pagamento, occorre bloccare l'erogazione della somma e segnalare la situazione all'agente delle riscossione competente per territorio. Sono escluse da tale obbligo le somme emesse per stipendi, pensioni, per altre prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e quelle disposte per pronunce giurisprudenziali esecutive.

Gli uffici pubblici devono quindi verificare la situazione fiscale dei beneficiari attraverso il database di Equitalia, utilizzando preferibilmente le modalità telematiche. In alternativa, possono acquisire da parte del creditore, prima di emettere il pagamento, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del Dpr n. 445 del 2000 (di cui la circolare presenta in allegato un facsimile), nel quale venga attestata la sua posizione nei confronti dell'erario.

In caso di debiti uguali o superiori a diecimila euro, il pagamento verrà sospeso fino alla concorrenza dell'ammontare del debito, e, in caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva, è sospeso interamente fino alla presentazione della stessa.

La novità contenuta nella circolare n. 29, motivata da esigenze di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, riguarda proprio l'autodichiarazione, che diventa il principale strumento di controllo utilizzato dalla Pa: solo se i beneficiari del pagamento si rifiutano di rendere la dichiarazione sostituiva scatta la verifica presso Equitalia. Il controllo successivo sulle dichiarazioni rese, attuato dall'amministrazione competente, avverrà tramite modalità campionarie.

Nel caso di pagamenti periodici nei confronti dello stesso beneficiario (ad esempio contratti di locazione, somministrazione e di appalto di servizi), per evitare dichiarazioni identiche rilasciate per ogni singolo mandato, il creditore può presentare un'unica dichiarazione, integrandola con una nota riportata nella nuova circolare.

Le amministrazioni, viene inoltre precisato, devono agire nel pieno rispetto del Codice della privacy: per questo motivo, saranno individuati il funzionario responsabile del trattamento dei dati personali e gli incaricati della verifica e delle relative comunicazioni a Equitalia.

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