Il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta in qualsiasi modo (su un brogliaccio, come nel caso di specie, su agenda-calendario, su block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari) costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi degli articoli 54, D.P.R. n. 633/1972, e 39, D.P.R. n. 600/1973.(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 21/08/2007, n. 17817)

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