La circolare n. 52/E del 27 settembre illustra le rilevanti novità apportate dalla Finanziaria 2007 al sistema sanzionatorio applicabile ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale e agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Innanzi tutto è stata modificata la qualificazione giuridica delle sanzioni che da amministrative non tributarie - con applicazione delle norme contenute nella legge 689/1981 - diventano amministrativo-tributarie, con conseguente applicazione delle disposizioni del Dlgs 472/1997.

Tra le altre novità, specifiche condizioni di punibilità nei casi di infedele rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione, modifica della disciplina per le violazioni ripetute o particolarmente gravi, responsabilità solidale del Caf per la sanzione irrogata al trasgressore che ha agito per il centro, rivisitazione del procedimento d'irrogazione delle sanzioni.

Rilascio infedele del visto di conformità o dell'asseverazione

Per i responsabili dei Caf e per i professionisti, la sanzione prevista nei casi di infedeltà del visto di conformità o dell'asseverazione deve essere applicata soltanto se dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni risulta un maggior debito a carico del dichiarante superiore a 16,53 euro e se lo stesso è conseguenza di irregolarità che il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità o l'asseverazione avrebbe dovuto rilevare in fase di controllo.

Violazioni ripetute o particolarmente gravi

In caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi (ad esempio, mancato pagamento della sanzione), può scattare la sospensione da uno a tre anni della facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione. L'inibizione opera solo in caso di ripetute violazioni commesse dopo il periodo di sospensione.

Tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni e ravvedimento

Per l'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni, a seguito del nuovo inquadramento delle sanzioni in esame, è consentito il ricorso al ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997), sempre che, naturalmente, la violazione non sia stata contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività di accertamento di cui il trasgressore abbia avuto formale conoscenza e sempre che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata, non siano cioè trascorsi più di 90 giorni dalla scadenza del termine naturale.

Il ravvedimento si perfeziona con la trasmissione telematica della dichiarazione e il contestuale pagamento della sanzione ridotta a un ottavo del minimo.

Rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell'attività di assistenza fiscale: ravvedimento

Per il ravvedimento relativo alle violazioni commesse in sede di rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria, occorre inviare all'agenzia delle Entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, una comunicazione in cui vanno riportati i dati identificativi del contribuente, tipo e numero di protocollo telematico della dichiarazione e i motivi per i quali si ricorre al ravvedimento.

Per ogni violazione, dev'essere versata la sanzione prevista ridotta a un quinto del minimo (51,60 euro per il visto di conformità e l'asseverazione, 103,20 euro per la certificazione tributaria).

Analogamente, anche i sostituti d'imposta possono sanare le violazioni delle disposizioni che disciplinano l'attività di assistenza fiscale, versando un quinto della sanzione minima (51,60 euro) nel termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Concorso di violazioni

Alla violazione consistente nel tardivo invio di un file contenente più dichiarazioni - condotta illecita imputabile a un soggetto diverso dal contribuente, non collegata all'adempimento dell'obbligo di versamento delle imposte da parte di quest'ultimo e, quindi, non classificabile quale violazione formale o sostanziale - non è applicabile la disciplina del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del Dlgs 472/1997, ma quella di cui all'articolo 8 della legge 689/1981: unica sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.

Nei casi in cui vengano inviati in tempi diversi più file, contenenti ciascuno più dichiarazioni, si applicheranno tante sanzioni quanti sono i file, ciascuna delle quali sarà calcolata tenendo conto del cumulo giuridico, ex articolo 8 della legge 689/1981, delle sanzioni riferibili alle dichiarazioni.

Se nei confronti del medesimo soggetto vengono riscontrate più violazioni degli obblighi relativi al rilascio del visto di conformità o dell'asseverazione, ogni violazione dà luogo all'applicazione di una distinta sanzione.

Responsabilità solidale

Il responsabile del centro di assistenza fiscale risponde in solido per la sanzione irrogata al trasgressore che ha agito per il centro stesso.

Procedimento d'irrogazione

Dal 1° gennaio 2007, l'attività di contestazione e la successiva irrogazione delle sanzioni devono essere effettuate esclusivamente dalla direzione regionale dell'agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore al momento di commissione della violazione.

Relativamente ai procedimenti sanzionatori iniziati in vigenza della legge n. 689/1981, ma non ancora definiti al 1° gennaio 2007 (quelle contestazioni, cioè, effettuate entro il 31 dicembre 2006 e per le quali sono stati presentati scritti difensivi da parte del destinatario), l'atto di irrogazione della sanzione dovrà essere effettuato dalla direzione regionale e notificato entro il 31 dicembre 2007. In assenza di deduzioni difensive, invece, la notifica dell'atto di irrogazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

L'atto di contestazione deve essere unico, nel senso che le violazioni devono riferirsi a un medesimo soggetto nello stesso periodo. Pur tuttavia, la direzione regionale, in presenza di nuovi o ulteriori elementi conosciuti dopo l'emanazione dell'atto di contestazione, potrà emanarne un altro a integrazione o modifica del precedente.

"L'atto di contestazione […] ovvero l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi" (articolo 20 del Dlgs 472/1997).

Derogando alle ordinarie regole in materia di determinazioni delle sanzioni amministrativo-tributarie, la Finanziaria ha previsto che, se alla data del 1° gennaio 2007 la violazione è già stata contestata, anche se non è divenuta definitiva, e il contribuente ha pagato - anche soltanto in parte - la sanzione, l'importo versato non è rimborsabile anche nel caso in cui il nuovo trattamento sanzionatorio risulti più favorevole.

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