Uno Stato membro (nel caso di specie, la Germania) non può rifiutarsi di concedere ai suoi cittadini un abbattimento fiscale per rette scolastiche sostenute per i loro figli che frequentano scuole stabilite in altri Stati membri, sulla base di una normativa nazionale che, in materia di imposte sul reddito, riserva la concessione di tale abbattimento esclusivamente ai contribuenti che abbiano versato rette scolastiche ad alcune scuole private tedesche; con due sentenze la Corte di Giustizia CE si pronuncia sulla corretta interpretazione degli articoli 49 e 18 del trattato CE.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. Grande Sezione, 11/09/2007, n. C-76/05)
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. Grande Sezione, 11/09/2007, n. C-318/05)

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