Anche i contribuenti non residenti, che non si sono identificati direttamente e che non hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia, possono presentare istanza di rimborso dell'Iva assolta sulle "auto aziendali". Alla domanda, da produrre al Centro operativo di Pescara, devono essere allegati gli originali delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione nonché un'attestazione rilasciata dall'Amministrazione dello Stato membro comprovante la qualità di soggetto d'imposta del richiedente.
Questi gli importanti chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 51/E del 17 settembre.

La vicenda prende le mosse dalla sentenza della Corte di giustizia europea, con la quale è stata sancita l'incompatibilità con la sesta direttiva comunitaria delle limitazioni alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, e sulle altre spese accessorie (carburanti e lubrificanti, impiego, custodia, manutenzione, riparazione ecc.) da parte di imprenditori, artisti e professionisti (articolo 19-bis1, lettere c) e d), Dpr n. 633/1972).

Per disciplinare le modalità per il recupero dell'imposta non detratta, è stato emanato il Dl 258/2006, che ha ammesso al rimborso i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti nel periodo 1 gennaio 2003 - 13 settembre 2006.
In particolare, l'articolo 1 ha disciplinato due modalità di rimborso: la prima, forfetaria, attivabile tramite istanza da presentare per via telematica; la seconda, invece, consente al contribuente di individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e di chiederne il rimborso presentando istanza ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 546/1992.

Con provvedimento direttoriale del 22 febbraio, sono state definite le modalità per la richiesta di rimborso e le percentuali di detrazione per la richiesta forfetaria dell'Iva non detratta. Nessuna disposizione specifica è stata prevista per i soggetti non residenti.

Con la circolare in commento, l'agenzia delle Entrate precisa, in via preliminare, che le disposizioni del Dl n. 258/2006, per evitare una ingiustificata disparità di trattamento, si applicano anche ai soggetti non residenti, sempreché siano soddisfatte le condizioni individuate dall'articolo 38-ter del Dpr 633/1972.

Circa le modalità di accesso al rimborso, andrà utilizzato lo stesso modello valido per tutti i contribuenti, approvato con provvedimento direttoriale del 22 febbraio 2007. L'istanza dovrà essere presentata direttamente o mediante servizio postale al Centro operativo di Pescara, struttura a cui è attribuita la competenza a gestire i rimborsi Iva per i soggetti non residenti.
Alla domanda dovranno essere allegati gli originali delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione nonché un'attestazione rilasciata dall'Amministrazione dello Stato membro comprovante la qualità di soggetto d'imposta del richiedente, sempreché tali documenti non siano già stati consegnati all'Amministrazione finanziaria.

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