La verifica circa la natura imprenditoriale o meno dell'attività della fondazione bancaria, ai fini dell'applicazione della riduzione al 50% dell'IRPEG, ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 601/1973, non può essere condotta soltanto sulle modalità di gestione della partecipazione originaria, ma deve estendersi alla complessiva attività esercitata dalla fondazione nell'anno d'imposta, proprio perchè la norma agevolativa richiede l'esclusivo perseguimento di compiti non profit. Soltanto una totale dismissione della partecipazione originaria potrebbe escludere la natura imprenditoriale di quella partecipazione societaria qualificata, e sempre che sia dimostrato che i proventi della dismissione siano stati totalmente impiegati in attività no profit.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 31/07/2007, n. 16927)

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