La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro chiarisce i casi in cui la sospensione del rapporto di lavoro proroga l’apprendistato.


Con il parere n. 9 del 26.4.2011, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro affronta la questione relativa alla proroga dei contratti di apprendistato a seguito di sospensione del rapporto di lavoro e chiarisce che:

- in caso di malattia, i periodi di sospensione di durata inferiore al mese non determinano la proroga del periodo di apprendistato, mentre quelli pari o superiore al mese comportano una valutazione del datore di lavoro in relazione al raggiungimento dell’obiettivo formativo (interpello del Min. Lavoro n. 34/2010). Per calcolare la durata dell’assenza (un mese o più) che determina la proroga dell’apprendistato si deve tener conto sia dei periodi continuativi che della sommatoria di malattie brevi. Se però la materia è disciplinata dal contratto collettivo applicato dall’impresa, il datore di lavoro non potrà stabilire la proroga in base alle sue valutazioni ma si dovrà attenere a tale disciplina;

- in caso di servizio di leva nella determinazione della durata massima dell’apprendistato non può tenersi conto del periodo corrispondente al tempo trascorso durante tale servizio;

- in caso di sospensione consensuale per esigenze aziendali, si ha il differimento della scadenza dell’apprendistato;

- anche l’assenza per maternità o congedo parentale comportano la proroga dell’apprendistato (mess. INPS 9 marzo 2010, n. 6827);

- le sospensioni fisiologiche del rapporto, come le ferie annuali, sono in qualche modo preventivamente considerate nel periodo di tempo concordato per l’apprendistato e pertanto non comportano un prolungamento dello stesso.

Ad ogni buon conto, chiarisce la Fondazione, per Cassazione (sentenza n. 20357 del 2010) si ritiene che qualora il datore di lavoro ritenga di detrarre il relativo periodo dalla durata del contratto di apprendistato, spostando la scadenza convenuta ad altra data, a causa di un’assenza del lavoratore, debba comunicarlo allo stesso prima della scadenza, spiegando le ragioni ed indicando la nuova scadenza o il periodo che va detratto.

(Parere Fondazione studi consulenti lavoro 26/04/2011, n. 9)


Fonte: IPSOA

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