Le spese per i lavori di riqualificazione energetica, che danno diritto alla detrazione del 55 %, cominciati l'anno scorso e ancora non ultimati, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2007. Anche se il soggetto non è in possesso della documentazione richiesta può attestare che i lavori non sono ancora terminati fruendo ugualmente della detrazione spettante. Le spese sostenute invece nel 2008 potranno essere indicate nella dichiarazione relativa a tale periodo di imposta.

Questo in sintesi il succo della risoluzione n. 335/E del 1° agosto 2008, che prende spunto dal caso concreto esposto da un contribuente che nel corso del 2007 ha cominciato i lavori per la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con una moderna caldaia a condensazione e un adeguato sistema di distribuzione del calore prodotto.

Nel quesito proposto il contribuente fa presente che:

i lavori non sono ancora ultimati;

nel corso del 2007 ha effettuato due versamenti in acconto;

non ha provveduto ad inviare all'Enea entro il 29 febbraio del 2008, non avendo ancora né completato né tanto meno collaudato l'impianto, i documenti richiesti dalla norma che prevede l'agevolazione: attestato di certificazione (o qualificazione) energetica redatto da un tecnico abilitato, scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La risposta fornita dai tecnici dell'Agenzia delle entrate fa riferimento alle novità introdotte dalla Finanziaria per il 2008, che allarga i benefici previsti per questo tipo di interventi "… anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre del 2010". Inoltre il decreto interministeriale (Finanze e Sviluppo economico) del 7 aprile scorso, integrando la vecchia norma ha introdotto ulteriori novità sulle modalità di fruizione delle agevolazioni: all'articolo 4 il decreto infatti sancisce che "il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati".

Il parere manifestato dalla risoluzione è che il contribuente, anche in mancanza della documentazione e fermo restando l'osservanza degli altri adempimenti, possa fruire della detrazione per le spese sostenute nel 2007 già con la dichiarazione relativa a detto periodo d'imposta. Le somme versate nel 2008 saranno invece detraibili a partire da tale anno di imposta nel numero di rate (minimo 3 massimo 10) scelto dal contribuente, tenendo conto che il limite massimo complessivo della detrazione è di 30.000 euro per intervento.

Per completezza di informazione, infine, la risoluzione ricorda che dall'anno di imposta 2008 la comunicazione all'Enea dell'attestato di certificazione energetica va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori.


Fonte: Agenzia Entrate

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