La cessione di immobili fatta da un società nei confronti di un ente pubblico non si configura quale cessione gratuita agli effetti dell'Iva, con conseguente inapplicabilità del regime di esenzione di cui al n. 12) dell'articolo 10, Dpr 633/72, qualora la stessa, pur apparendo carente di una immediata e specifica controprestazione, trova giustificazione e assume carattere oneroso nell'ambito di un'operazione complessa rilevante economicamente, inserita in un rapporto giuridico che prevede adempimenti e oneri per ciascuna delle parti interessate.

Questo, in sintesi, il principio espresso dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 350/E del 7 agosto 2008, resa in risposta a una istanza di interpello concernente il trattamento ai fini Iva della cessione, in favore di un Comune, di una palazzina residenziale posta in essere dalla società proprietaria del terreno, oggetto di un programma di riqualificazione urbana concordato con l'ente locale.

La risoluzione si è soffermata sull'esame della questione relativa alla riconducibilità della cessione nel regime di esenzione dall'Iva previsto dall'articolo 10, n. 12), del Dpr 633/1972, per le cessioni gratuite di beni fatte in favore, fra l'altro, di enti pubblici.

L'agenzia delle Entrate ha, al riguardo, analizzato il rapporto esistente tra il cedente e l'ente locale, come disciplinato da un apposito Accordo di programma e da una successiva Convenzione, e ha ricostruito il complesso procedimento di riqualificazione urbana nell'ambito del quale il rapporto tra le parti si inserisce.

Dall'esame dei predetti atti, è stata rilevata l'esistenza, tra le parti, di un complesso rapporto che prevede reciproci adempimenti e oneri, finalizzati alla realizzazione del programma di riqualificazione urbana dell'area di proprietà della società, consistente, oltre che nella effettuazione e cessione al Comune delle opere di urbanizzazione da realizzare sulla predetta area, anche nella realizzazione sulla stessa area di più complessi immobiliari costituiti sia dalla palazzina oggetto di cessione all'ente locale sia da altri alloggi che la società costruttrice potrà porre in vendita.

L'agenzia delle Entrate ha ravvisato, pertanto, la sussistenza del carattere oneroso della cessione posta in essere dalla società nella circostanza che la cessione si inserisce nell'ambito di un rapporto giuridico che, imponendo adempimenti e oneri per ciascuna della parti interessate, trova giustificazione nell'ambito di un'operazione complessa rilevante economicamente.

Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, escludendo il carattere gratuito della cessione posta in essere in favore dell'ente locale, ha ritenuto non applicabile la norma di esenzione.


Fonte: Agenzia Entrate

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