Detrazioni Iva al setaccio. Con la risoluzione n. 321/E del 29 luglio, l'agenzia delle Entrate fa il punto sulle norme che disciplinano l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, ribadendo che per avvalersi di questa possibilità è sufficiente che i beni e i servizi acquisiti siano riconducibili a operazioni che danno diritto alla detrazione, mentre non è necessario attendere la loro effettiva utilizzazione. Un principio generale che vale anche per l'Iva versata da un ente locale per la costruzione di una rete di distribuzione del gas.

A sollevare il caso, è un'istanza di interpello presentata da un Comune intenzionato a detrarre l'imposta pagata per la realizzazione delle nuove condutture cittadine del metano. A giudizio dell'amministrazione comunale, il diritto allo scomputo sorgerebbe in coincidenza con l'acquisizione di beni e servizi destinati a essere usati in attività per cui spetta la detrazione. Sarebbe invece indifferente, da questo punto di vista, il momento del loro effettivo utilizzo.

Una soluzione interpretativa che concorda, almeno in linea di principio, con il parere fornito dalle Entrate, in base al quale il Comune è legittimato a detrarre l'Iva purché verifichi quando è sorto il diritto alla detrazione. Dall'esito di questo controllo dipenderà la possibilità di scomputare o meno l'imposta secondo le condizioni e i termini fissati dall'articolo 19 del Dpr 633/1972. Quest'ultimo stabilisce la detraibilità dell'imposta dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa per i beni e i servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa. In particolare, il diritto alla detrazione:

sorge quando l'imposta diventa esigibile

può essere esercitato entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è sorto

deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento della sua insorgenza.

Per quanto riguarda il primo punto, vale la pena di precisare che l'Iva sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi risulta esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate. Questo periodo temporale coincide, per i beni immobili, con la stipulazione dell'atto traslativo, per i beni mobili con la consegna o la spedizione e, per le prestazioni di servizi, con il pagamento del corrispettivo. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di detrarre l'Iva pagata per l'acquisto di beni e servizi riconducibili a operazioni esenti o non soggette a imposta.

Una volta precisate queste disposizioni generali, la risoluzione, richiamando la circolare 328/1997, invita il Comune a verificare il momento in cui è sorto il diritto alla detrazione prima di procedere eventualmente al suo esercizio effettivo annotando le fatture nell'apposito registro.

Nell'istanza di interpello, il contribuente manifesta inoltre la sua intenzione di utilizzare in compensazione il credito derivante dalle liquidazioni annuali Iva del 2006 e 2007 con le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e dipendente, con l'Irap e con le addizionali comunale e regionale. Un'intenzione che trova l'accordo dei tecnici dell'amministrazione finanziaria, i quali precisano che la compensazione dovrà essere effettuata attraverso il modello F24. Se da questa operazione dovessero risultare ancora debiti relativi alle ritenute alla fonte di Irpef e relative addizionali comunale e regionale e di Irap, le somme dovute dovranno essere versate con l'F24 Enti pubblici o con l'F24 semplice, a seconda se il Comune rientra o meno tra gli enti pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge 720/1984, titolari di conti presso le tesorerie provinciali dello Stato.


Fonte: Agenzia Entrate

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