La sospensione per il periodo feriale (1° agosto – 15 settembre) non incide sulla ritualità della notifica e impedisce soltanto la decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto, che inizia poi a decorrere dal primo giorno utile dopo il periodo di sospensione e, cioè, dal 16 settembre.

Lo ha precisato la Commissione tributaria provinciale di Firenze che, con la sentenza n. 25/04/07, ha giudicato tardivo il ricorso di un contribuente notificato il 15 novembre e prodotto contro un avviso di accertamento notificatogli il 15 settembre.

La norma

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. Lo prevede l’articolo 21 del Dlgs 546/92 e anche per tale termine vale, come per gli altri termini processuali, la sospensione per il periodo feriale, nel caso in cui esso venga a scadere o incominci a decorrere in un periodo compreso fra il primo agosto e il 15 settembre. In tali circostanze i giorni maturati anteriormente al primo agosto si sommano, ai fini del computo del termine di scadenza, con quelli successivi al 15 settembre; laddove, invece, il termine iniziale coincida con un giorno compreso tra il primo agosto ed il 15 settembre, esso comincerà a decorrere solo dal 16 settembre.

La controversia e la sentenza della Ctp di Firenze n. 25/04/07

All’eccezione di tardività già sollevata dall’ufficio in sede di costituzione in giudizio, il ricorrente rispondeva sostenendo che, pur essendo stato notificato l’avviso di accertamento il 15/9/2005, vista la sospensione feriale nel periodo 1° agosto – 15 settembre, il computo dei 60 giorni per proporre ricorso non doveva partire dal 16 settembre (giorno successivo appunto alla fine della sospensione feriale), ma dal 17 settembre, dato che il dies a quo (che però nel caso di specie non era il 16/9, ma appunto il 15) non si computa nel termine.

La tesi del ricorrente è stata però, come anticipato, respinta dalla Ctp.

I giudici hanno evidenziato, da una parte che la notifica dell’atto di accertamento non subisce sospensioni e, dall’altra, che, come previsto dall’articolo 155 Cpc, il dies a quo (15/9) non si calcola nel computo dei 60 giorni, partendo dal 16/9.

I sessanta giorni entro cui proporre ricorso scadevano, dunque, il 14 novembre 2005.

Il computo dei giorni utili per proporre ricorso

In ossequio alla regola generale sancita dall’articolo 1 della legge 742/1969, il periodo feriale compreso tra il primo agosto e il 15 settembre va, quindi, escluso dal computo dei giorni utili.

Pertanto, se il decorso del termine ha inizio durante questo periodo (in un qualsiasi giorno di tale periodo), l'’inizio è differito alla fine dello stesso, nel senso che il computo dovrà essere effettuato a partire dalla fine del periodo feriale e, perciò, dal 16 settembre compreso (anche se festivo).

Dunque, con riferimento alla possibilità di presentare un ricorso in Commissione tributaria, se il primo giorno per la sua proposizione cade nel periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni inizierà dal 16 settembre compreso.

Così, l’ultimo giorno utile per il ricorso introduttivo sarà il 14 novembre (15 giorni di settembre, 31 giorni di ottobre e 14 giorni di novembre).

L’eccezione

L’istituto della sospensione feriale dei termini processuali non è invece applicabile al procedimento cautelare.

Potrebbe così, ad esempio, accadere che, una volta concesso il provvedimento inibitorio e disposta dalla Commissione la trattazione del merito (da celebrarsi entro 90 giorni) prima della scadenza della maturazione del termine di costituzione della controparte (75 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di sospensione feriale), l’ufficio resistente abbia un termine processuale ridotto, vista anche la necessità di costituirsi non oltre venti giorni liberi prima della predetta udienza.

In tal caso allora, al fine di salvaguardare il diritto alla difesa, la costituzione in giudizio da parte dell’ufficio potrà essere effettuata fino alla discussione della causa, fermo restando naturalmente il diritto del ricorrente di chiedere il rinvio dell’udienza al fine di esaminare l’atto di controdeduzioni “tardivo”.


Fonte: Agenzia Entrate

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