scrivo perchè sto impazzendo su questo tema e i commercialisti a cui ho chiesto mi hanno dato risposte discordanti; inoltre anche le ditte verso cui emetto le fatture danno proprie interpretazioni a riguardo e richiedono che la fattura sia strutturata nel modo che dicono loro ! Il problema dovrebbe essere semplice, ma evidentemente non lo è...:sono un ingegnere elettronico ed ho una partita iva come studio di ingegneria;oltre alle fatture "normali" per lavori di progettazione eseguiti, devo emettere fatture relative a delle royalty; ho infatti sviluppato dei software di mia proprietà che il cliente paga un tot a singola licenza richiesta; in pratica il cliente paga una licenza d'uso. Come fare la fattura? Avrei bisogno di un esempio di una fattura di 1000 euro con la descrizione delle voci da mettere (e da escludere) in fattura.In particolare:iva (qualcuno mi ha detto che non va messa affatto: DPR 633/72 - art. 3 comma 4 lettera a), INPS : sono iscritto alla gestione separata e non alla CNPAIA in quanto già iscritto ad altra cassa (INPDAP). Gli introiti delle royalty sono soggetti all'imposizione ai fini della gestione separata INPS ? A riguardo nelle fatture "normali" (no royalty) metto, come di legge, il 4% a carico del cliente), ritenuta d'acconto (20% calcolato sul totale o sul 75% ?), Contributo Integrativo Cassa Previdenza Ingegneri e Architetti CNPAIA (2%)

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 12/8/08 15:31

I soggetti indicati nel primo comma dell‘art. 23 DPR n. 60 0 del 29 settembre 1973 ch e corrispon-dono compensi -anche sotto forma di partecipazione agli utili -a soggetti residenti nel territorio dello Stato per prestazioni di lavoro autonomo, anch e se non esercitate abitualmente o rese a terzi o nell‘interesse di terzi, devono operare all‘atto del pagamento una ritenuta del 20 % a titolo di acconto dell‘Irpef dovuta, con l‘obbligo di rivalsa. I soggetti tenuti ad operare la ritenuta sono gli enti e le società indicati nell‘art. 73, comma 1, del Tuir, le società e associazioni indicate nell‘art. 5 del Tuir e le persone fisiche che esercitano imprese agricole o imprese commerciali ai sensi dell‘art. 55 del Tuir, le persone fisiche che esercitano arti e professioni e il condominio quale sostituto d‘imposta. L‘art. 25, comma 1 del DPR 60 0 /1973 stabilisce infatti che la ritenuta va effettuata al momento del pagamento delle somme corrisposte per l‘utilizzazione economica di opere dell‘ingegno e che va effettuata sulla parte imponibile di queste somme. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell‘esercizio di imprese. Secondo l‘art. 25, comma 2 del DPR 600/1973, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d‘imposta nella misura del 30 %, anche per le prestazioni effettuate nell‘esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all‘estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Ne consegue che la ritenuta sarà del 20 % a titolo di acconto sul 75% dei compensi se si tratta dell‘autore o dell‘inventore o di altro soggetto che ha acquistato i diritti a titolo oneroso. La ritenuta del 20 % si applicherà invece al 100 % dei compensi se si tratta di soggetto che ha acquisito i diritti a titolo gratuito. Infine la ritenuta sarà del 30 % a titolo d‘imposta anziché di acconto, e si applicherà al 100 % dei compensi, se si tratta di soggetti non residenti.

L'importo è esente IVA e imponibile ai fini previdenziali.

 
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