La Corte di Cassazione interviene in ordine alla spettanza della detrazione ICI per abitazione principale al contribuente che abbia stabilito la propria dimora abituale in un appartamento di un immobile adibito interamente ad albergo, classificato nella categoria catastale D/2.Tale mutamento di destinazione, non meramente transitorio, di una parte dell'edificio non è stato dichiarato e rilevato in catasto; cosicché il contribuente avrebbe dovuto calcolare l'imposta relativa all'appartamento in cui abita - sulla quale sarebbe spettata la detrazione - determinando correttamente la base imponibile ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992, ossia con riferimento alla rendita di fabbricati similari (abitazioni) già iscritti.Invero, prosegue la Suprema Corte, la destinazione ad abitazione privata di un appartamento facente parte di un immobile adibito interamente ad albergo, iscritto in categoria D/2, comporta una variazione permanente che influisce sull'ammontare della rendita catastale, e perciò rientra nella previsione della norma da ultimo citata.La detrazione d'imposta sull'abitazione principale costituisce, d'altronde, un'agevolazione fiscale, cui il contribuente ha diritto solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che la prevedono.


(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 07/08/2008, n. 21332)

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