Restituzione dei pagamenti in eccesso rispetto alle somme iscritte a ruolo, stop all'obbligo di presentare una garanzia per ottenere la rateazione di importi superiori a 50mila euro, termini di scadenza delle rate nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono alcune delle novità in materia di debiti con l'Erario contenute nella "manovra d'estate" (Dl 112/2008) definitivamente approvata da Montecitorio con alcuni emendamenti proposti dal Governo, e da ieri all'esame di Palazzo Madama. In particolare, le ultime novità riguardano i pagamenti delle somme iscritte a ruolo - e precisamente la possibilità che quelli effettuati con assegni o carte di credito "scoperti" vengano considerati omessi a tutti gli effetti - e le visure ipotecarie e catastali, che saranno rilasciate gratuitamente non solo agli agenti della riscossione ma anche ai loro incaricati.

Pagamenti "eccessivi", entro 90 giorni l'ok alla restituzione

Scatta la restituzione per i pagamenti effettuati in eccesso dal soggetto iscritto a ruolo. In particolare, nel caso in cui le somme versate in più rispetto a quanto complessivamente richiesto siano di importo pari o superiore a 50 euro, l'agente della riscossione è tenuto a notificare al contribuente una comunicazione con le informazioni per recuperare l'eccedenza. Occhio ai termini, però, perché passati tre mesi senza che il destinatario abbia formalmente accettato la restituzione, il concessionario procede ad accreditare le somme eccedenti all'Agenzia, o comunque all'ente creditore, o in alternativa, se quest'ultimo non è facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per un 15% che affluisce in un'apposita contabilità speciale. L'accredito - tecnicamente definito riversamento - viene disposto ogni sei mesi: il 20 giugno e il 20 dicembre. Nessuna comunicazione è dovuta per le somme eccedenti di importo inferiore a 50 euro, per le quali il riversamento scatta in automatico trascorsi tre mesi dalla data del pagamento. Sia in caso di restituzione al contribuente che di riversamento all'ente creditore, l'agente della riscossione trattiene, a titolo di rimborso, le spese di notifica. Naturalmente, resta fermo il diritto di chiedere all'ente creditore o allo Stato, entro gli ordinari termini di prescrizione, la restituzione delle somme versate in eccedenza. In caso di richiesta allo Stato, le somme da restituire sono prelevate dalla contabilità speciale e riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere quindi riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Mef. Nello stesso fondo speciale confluiranno anche le somme eccedenti incassate prima dei cinque anni che precedono l'entrata in vigore del Dl 112, che devono essere versate entro il 20 dicembre 2008.

Rateazione non fa più rima con fideiussione

Cade l'obbligo di presentare un'idonea garanzia per ottenere la rateazione dei debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 50mila euro. La novità è contenuta nel comma 23 dell'articolo 83 della Finanziaria d'estate. Secondo la relazione tecnica, questa misura, che cancella un significativo limite, comporta un incremento degli incassi stimato in 50 milioni di euro per l'anno in corso e in 100 milioni di euro annui a regime dal 2009. Addio, dunque, a polizze fideiussorie, fideiussioni bancarie - o rilasciate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) - e ipoteche (con cui il credito iscritto a ruolo poteva, in alternativa, essere garantito). La nuova regola vale anche per le istanze già presentate dai contribuenti ma non ancora vagliate dagli agenti della riscossione, salvo il caso in cui il debitore decade dal beneficio della rateazione: in questa eventualità, il concessionario potrà infatti procedere comunque nei confronti di chi ha prestato la garanzia prima dell'entrata in vigore del decreto. Viene infine eliminato il vincolo di pagamento delle rate all'ultimo giorno del mese: per la scadenza, farà fede il giorno indicato nell'atto con cui è accolta l'istanza di dilazione. Il contribuente dovrà comunque essere sempre messo nelle condizioni di disporre di otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

Assegno scoperto? Pagamento omesso

E' questa una delle novità inserite durante il passaggio alla Camera. Un emendamento del Governo, che in sostanza va a modificare il Dpr 602/73, con l'inserimento, all'articolo 28, del nuovo comma 3-bis, prevede che i pagamenti delle somme iscritte a ruolo effettuati con modalità diverse dal contante siano considerati omessi se è inesistente la relativa provvista finanziaria. E' il caso di assegni scoperti, o comunque non pagabili, e di carte di credito il cui gestore non fornisce la relativa provvista.

Visure a costo zero per concessionari e incaricati

Un'ulteriore modifica riguarda le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo: gli uffici dell'agenzia del Territorio le rilasceranno gratis non solo ai concessionari - come già accade sulla base di quanto disposto dall'articolo 47-bis del Dpr 602/73 - ma anche ai soggetti da loro incaricati.


Fonte: Agenzia Entrate

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