Come si riportano le perdite?

Con riferimento alle perdite, quelle prodotte nel corso dell’applicazione

del regime sono computate in diminuzione dei redditi di lavoro autonomo

prodotti nei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto.

Se la perdita è stata realizzata nei primi tre periodi d’imposta in cui viene esercitata l’attività,

resta fermo – anche a beneficio dei contribuenti minimi – il riporto illimitato della stessa.

Per quanto riguarda le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel

regime dei minimi le stesse possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto

all’interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR. Per le imprese minori

e per gli esercenti arti e professioni sono computate in diminuzione solo le perdite realizzate

nei periodi d’imposta 2006 e 2007.

Come si effettuano i versamenti d’imposta e gli acconti nel passaggio al nuovo regime fiscale?

I contribuenti minimi, obbligati al versamento telematico delle imposte, devono calcolare

l’acconto IRPEF da corrispondere nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario

senza tener conto delle disposizioni che disciplinano il nuovo regime.

Ad esempio, il contribuente che si avvale del regime dei contribuenti minimi a decorrere dal

periodo d’imposta 2008 calcola gli acconti da versare nel corso dello stesso anno 2008 avendo

riguardo all’imposta dovuta evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007.

Come si effettua la rettifica della detrazione Iva?

L’applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell’IVA già detratta

negli anni in cui si è applicato il regime ordinario.

Ai fini della rettifica, il contribuente deve predisporre un’apposita documentazione nella quale

vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni strumentali utilizzati.

Analoga rettifica va effettuata quando il contribuente passa, per legge o opzione, nel regime

ordinario dell’IVA. In tal caso, le residue rate sono computate nel primo versamento

periodico successivo alla fuoriuscita, al netto di tale rettifica.

L'imposta dovuta può essere versata, oltre che in un’unica soluzione, in cinque rate annuali

di pari importo, senza corresponsione di interessi.

La prima o unica rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo

dell’IVA relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, mentre le rate successive

sono versate entro i termini del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF.

Cosa prevede il regime transitorio?

In particolare, è previsto che nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime

dei minimi ad un periodo d’imposta soggetto al regime ordinario, i ricavi, i compensi e

le spese sostenute, che hanno già concorso alla formazione del reddito nei periodi soggetti

al regime dei minimi, non assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi. Allo stesso

modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei periodi di imposta di

vigenza del regime, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d’imposta

(perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria) dovranno assumere

rilevanza nei periodi d’imposta successivi.

Analoghe regole risultano applicabili anche per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime

ordinario di tassazione al regime dei minimi.

Cosa succede se ci si avvale del regime senza averne i requisiti?

Il legislatore ha previsto un trattamento sanzionatorio aggravato nel caso di infedele indicazione

dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime: “se il maggior reddito accertato

supera del 10 per cento quello dichiarato” le misure delle sanzioni minime e massime

applicabili sono aumentate del 10 per cento.

Lo stesso trattamento sanzionatorio aggravato si applica anche nelle ipotesi in cui sia stato

accertato il venir meno dei requisiti per continuare ad utilizzare il regime sempre che il

maggior reddito accertato superi del 10 per cento quello dichiarato.

Le cessioni interne a seguito di dichiarazione di intento di cui all’art. 8, lettera c), del

D.P.R. 633 del 1972 rientrano tra le cessioni all’esportazione che precludono l’accesso al

regime dei minimi? E cosa deve fare il contribuente che applica il regime dei minimi e riceve

una lettera di intento?

L’emissione – durante l’anno solare precedente – di fatture senza addebito dell’imposta ai

sensi dell’articolo 8, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, a seguito di dichiarazione d’intento

ricevuta dal cessionario o committente, preclude l’accesso al regime dei minimi.

L’eventuale dichiarazione d’intento ricevuta dal contribuente in regime dei minimi dovrà essere

restituita al cessionario o committente, precisando che, in ogni caso, l’operazione avverrà

senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria 2008.

Una plusvalenza realizzata nel 2007, che possiede i requisiti per essere rateizzata, concorre

per intero alla determinazione del reddito relativo al periodo d’imposta 2007 o solo

per la prima rata?

I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui

ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata

in conformità alle disposizioni del TUIR “…partecipano per le quote residue alla formazione

del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime

solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di

5000 euro. (…) In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre

integralmente alla formazione del predetto reddito” (articolo 1, comma 106 della legge

finanziaria per il 2008).

Come si calcola la plusvalenza determinata dalla cessione di un bene strumentale venduto

dal contribuente minimo durante il periodo di applicazione del regime speciale ovvero

venduto dopo l’uscita dal regime dei minimi?

Quando il bene strumentale viene venduto, sia durante la permanenza nel regime speciale

che successivamente all’uscita dal regime medesimo, la relativa plusvalenza è costituita dall’intero

ammontare del corrispettivo percepito.

Se il bene è stato acquistato nel corso di un periodo d’imposta anteriore rispetto a quello di

applicazione del regime dei minimi, la relativa plusvalenza, sia essa realizzata o meno in

un periodo interessato dal regime dei minimi, è costituita dalla differenza fra il corrispettivo,

al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, calcolato

cioè al netto degli ammortamenti dedotti.

Un contribuente in contabilità ordinaria come deve annotare nei propri registri IVA

una fattura emessa da un soggetto che si avvale del regime semplificato per i contribuenti

minimi (“non imponibile”, “fuori campo IVA” o con l’annotazione che trattasi

di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria

per il 2008”)?

La fattura va registrata nei propri registri IVA con l’annotazione che trattasi di “operazione

effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”. I dati dell’operazione

vanno inoltre inclusi nell’elenco fornitori predisposto dal contribuente in contabilità

ordinaria.

Con quali modalità devono essere determinati gli acconti dovuti dal titolare dell’impresa

familiare e dai collaboratori nel primo anno di adesione al regime?

In caso di imprese familiari, il comma 117 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2008

precisa che “l’acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori

dell’impresa familiare”.

Ciò premesso, per la determinazione degli acconti dovuti per l’anno di accesso al regime

dei minimi si ritiene corretto operare nel modo seguente:

– il titolare dell’impresa familiare deve sommare al proprio acconto, determinato con il

metodo storico, anche il 98 % dell’imposta risultante dalla dichiarazione dei propri collaboratori,

per la quota parte riferibile al reddito di partecipazione all’impresa familiare.

Tale quota dell’imposta deve essere determinata in proporzione all’incidenza del reddito

di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore;

– i collaboratori, invece, potranno versare il proprio acconto sia utilizzando il metodo storico

che quello previsionale, con riguardo però solo all’imposta relativa ad eventuali altri

redditi posseduti, diversi da quello di partecipazione all’impresa familiare.

L’Iva pagata sugli acquisti è sempre un costo deducibile per i contribuenti minimi?

Sì. L’imposta sul valore aggiunto addebitata a titolo di rivalsa ai contribuenti minimi rappresenta

per questi ultimi un costo deducibile.

I contribuenti minimi sono tenuti all’invio telematico dei corrispettivi previsto dai commi

da 33 a 37-ter dell’art. 37 del d.l. n. 223/06?

Poiché le norme in materia di trasmissione dei corrispettivi non hanno ancora trovato attuazione,

per il momento, l’obbligo dell’invio telematico non sussiste.

L’accesso al regime dei minimi è precluso nel caso di un professionista che abbia costituito

nel 2007 un raggruppamento temporaneo di professionisti previsto dal codice dei contratti

relativi a lavori, servizi e forniture pubblici?

Se le attività affidate al raggruppamento temporaneo sono svolte dai singoli professionisti in

modo unitario, avvalendosi di un’unica organizzazione comune, questa si configura come

società o associazione di fatto, assimilata sotto il profilo fiscale alla società in nome collettivo,

ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, che impedisce l’accesso del professionista che vi partecipa

al regime dei contribuenti minimi. Se invece le attività sono svolte dai singoli professionisti

in modo autonomo e separato si potrà accedere al regime dei minimi.

Per verificare il limite di 30.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno solare precedente,

è necessario effettuare il ragguaglio ad anno nel caso di inizio attività nel corso

del 2007 anche in caso di cessazione di attività nel corso del 2007 ed inizio di una nuova

attività nel 2008, diversa da quella precedente, per la quale si intende usufruire del regime

dei minimi?

La condizione di accesso al regime in esame riguarda la posizione del contribuente considerata

nel suo insieme e non la specifica attività svolta: i ricavi o compensi conseguiti nell’anno

precedente in relazione all’attività cessata quindi rilevano per la verifica del limite dei

30.000 euro e, inoltre, è necessario effettuare il ragguaglio ad anno del relativo importo.

Un contribuente che a febbraio 2007 ha corrisposto il TFR a un dipendente cessato nel

2006 può accedere al regime dei minimi?

Tra le spese per lavoratori dipendenti rientrano sia quelle sostenute per gli emolumenti correnti

corrisposti al dipendente sia quelle sostenute per il trattamento di fine rapporto.

Tuttavia la norma fa riferimento alle spese “sostenute”, da valutare secondo le ordinarie

regole del TUIR. Pertanto, poiché le spese relative al TFR si considerano sostenute, tanto per

gli imprenditori, quanto per i professionisti, nel periodo di imposta in cui le stesse maturano,

al contribuente non è precluso l’accesso al regime dei minimi.

Il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali ai fini dell’ingresso e della permanenza

nel regime dei minimi deve essere considerato al netto o al lordo dell’IVA?

Occorre fare riferimento all’ammontare dei corrispettivi degli acquisti che rilevano secondo

le ordinarie regole dell’imposta sul valore aggiunto. Quindi, sia in fase di accesso al regime

che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali

deve essere verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore

aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.

Il contribuente apre una partita IVA nel 2008 con un certo codice attività (commercio al

dettaglio), prevede contestualmente di effettuare delle prestazioni occasionali (altra attività

di consulenza) per le quali non chiede l’apertura della partita IVA. I compensi eventualmente

percepiti per queste collaborazioni rientrano nei ricavi dei minimi cumulandosi

ai fini del limite di 30.000 euro?

Se un imprenditore effettua anche prestazioni occasionali di consulenza, per le quali percepisce

compensi non rilevanti ai fini Iva e pertanto classificabili come redditi diversi, di

questi non dovrà tener conto ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di ricavi.

Nel corso del 2007, essendo venuta meno la pluralità dei soci in una società in nome collettivo,

si è verificata un’involuzione di detta società in un’impresa individuale. Ai fini della

verifica delle condizioni di accesso al regime dei minimi da parte della ditta individuale

occorre fare riferimento alla situazione della società ante modificazione?

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime dei minimi da parte

dell’impresa individuale, essendovi continuazione dei valori fiscali dei beni, saranno rilevanti

i valori della società ante modificazione. Con riferimento, ad esempio, al limite di

euro 15.000 relativo ai beni strumentali si dovrà far riferimento anche agli acquisti effettuati

dalla società nel triennio precedente.

Con riguardo ai contribuenti che svolgono attività soggette ad aggio (ad esempio venditori

di generi di monopolio) o a ricavo fisso (ad esempio distributori di carburante), ai fini della

verifica del limite dei ricavi di 30.000 euro assume rilievo l’intero corrispettivo della

rivendita?

Nei confronti dei contribuenti che svolgono attività di rivendita di generi soggetti ad aggio

o a ricavo fisso, ai fini della verifica del limite dei ricavi di 30.000 euro, in generale, assume

rilievo l’aggio o il ricavo fisso. Non possono tuttavia applicare il regime dei contribuenti

minimi coloro che si avvalgono dei regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore

aggiunto; come i venditori di generi di monopolio (esempio: vendita sali e tabacchi; commercio

dei fiammiferi) che svolgono attività soggette ad aggio. In tali casi, indipendentemente

dall’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente, il regime dei minimi è

comunque precluso.

Un contribuente residente in Italia che svolge prestazioni di lavoro autonomo all’estero

(traduzioni simultanee in Spagna) soggette ai fini IVA al regime di cui all’articolo 7 del

D.P.R. n. 633 del 1972, può utilizzare il regime dei minimi?

L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità

non preclude al contribuente l’accesso al regime dei minimi. Resta inteso che i

compensi derivanti dalle operazioni in questione rilevano ai fini della verifica del limite dei

30.000 euro di ricavi, superato il quale è precluso l’accesso al regime dei minimi.

La rettifica della detrazione deve essere effettuata anche per i “beni ammortizzabili” di

costo unitario inferiore ad euro 516,46 o con coefficiente di ammortamento superiore al

25 per cento?

In relazione ai beni in questione, quando si passa al regime dei contribuenti minimi è

necessario effettuare la rettifica della detrazione solo se gli stessi non sono stati ancora utilizzati

o ceduti; altrimenti, non occorrerà effettuare detta rettifica.

In sede di accesso al regime dei minimi, ai fini della rettifica prevista dall’articolo 19-bis2

del D.P.R. n. 633 del 1972 occorre tener presente anche i canoni di leasing pagati anticipatamente

e l’eventuale maxicanone iniziale?

Sì. Quando si passa al regime dei minimi occorre effettuare le apposite rettifiche dell’imposta

detratta relativa al canone corrisposto anticipatamente e al maxicanone iniziale. Per procedere

alla rettifica è necessario verificare l’imposta complessivamente detratta e versare la

frazione di imposta corrispondente al periodo di residua durata del contratto o della rata.

L’Iva versata a seguito della rettifica della detrazione è un costo deducibile per i contribuenti

minimi?

Sì. L’imposta versata (in unica soluzione o in cinque rate annuali di pari importo) costituisce

costo deducibile per il contribuente minimo. Essa può essere assimilata all’imposta

assolta dal contribuente minimo sugli acquisti che, in quanto non detraibile, rappresenta un

costo deducibile.

I contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione del Modello di comunicazione

dati IVA 2008 relativa all’anno 2007?

I contribuenti minimi rientrano tra i soggetti esonerati dalla presentazione della comunicazione

dati Iva. Tale ipotesi di esonero, però, si rende applicabile a partire dalla comunicazione

dati relativa all’anno d’imposta 2008, primo anno di operatività del nuovo regime, da

presentare entro febbraio 2009.

I contribuenti minimi iscritti ad enti previdenziali privati sono obbligati ad addebitare in

fattura ed a versare il contributo integrativo dovuto ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 10

febbraio 1996, n. 103 e delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano

il singolo ente di appartenenza?

Il regime dei contribuenti minimi non incide in alcun modo sugli obblighi previsti dalla

normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi

contributivi. La circostanza che i contribuenti minimi non sono tenuti ad addebitare in fattura

l’IVA, infatti, non comporta alcuna conseguenza rispetto all’obbligo contributivo in

questione.

I contribuenti obbligati alla presentazione degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8-bis,

comma 4-bis, del D.P.R. 31 luglio 1998, n. 322) devono includere nei predetti elenchi i

dati relativi ai contribuenti minimi nei confronti dei quali sono state emesse fatture (elenco

clienti) o sono stati effettuati acquisti (elenco fornitori)?

Si. I contribuenti minimi, anche se non possono esercitare il diritto di rivalsa, né possono

detrarre l’Iva assolta sugli acquisti, non sono estranei al regime IVA e, comunque, sono titolari

di ordinaria partita IVA. Pertanto, le operazioni da loro effettuate (e le fatture emesse nei

loro confronti) devono essere incluse negli elenchi clienti e fornitori predisposti dai contribuenti

obbligati alla presentazione degli stessi.

Nel caso di uscita dal regime dei minimi nel 2° anno, qual è la sorte delle rimanenze residue?

Ai fini delle imposte dirette le rimanenze finali risultanti a seguito dell’applicazione del regime

dei contribuenti minimi rileveranno come esistenze iniziali del periodo successivo soggetto

al regime ordinario, per la parte che eccede l’ammontare dei componenti positivi prodotti

in tale periodo.

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, occorrerà procedere nuovamente alla rettifica della

detrazione – in aumento – ai sensi dell’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per effettuare tale rettifica si deve predisporre un’apposita documentazione nella quale vanno

indicate, per categorie omogenee, le quantità e i valori dei beni merce.

In caso di liquidazione dell’impresa individuale che si protrae per i tre esercizi successivi,

compreso quello in cui la liquidazione stessa ha avuto inizio, il contribuente minimo che

nel corso del triennio è uscito dal regime speciale come determinerà il reddito d’impresa

relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione?

I periodi d’imposta interessati dalla liquidazione dell’impresa individuale (formalità non

obbligatoria ai fini della cessazione dell’attività) non possono essere trattati secondo le

disposizioni proprie del regime dei minimi.

Nell’esempio prospettato la determinazione unitaria del reddito relativo al maxi-periodo di

liquidazione non è conciliabile con una ipotizzata disciplina diversificata (in parte dettata

dal regime ordinario e in parte da quello dei minimi) degli anni compresi nel maxi-periodo.

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