Le eventuali maggiori ritenute su interessi bancari - versate in due acconti, entro il 16 giugno e il 16 ottobre di ogni anno - possono essere utilizzate in compensazione con altri debiti tributari o contributivi solo dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo. E' esclusa, dunque, la possibilità di scomputarle dai versamenti dovuti nell'anno in cui le stesse eccedenze sono maturate, ad esempio utilizzandole, con riferimento all'acconto di giugno, già in occasione delle scadenze Irap e Ires del successivo mese di luglio.

Questa, in sintesi, la risposta fornita dalle Entrate, con la risoluzione n. 328/E del 30 luglio, a una società che ha conferito ad un'altra, con effetto dal 1° gennaio 2008, la propria rete di sportelli bancari, mantenendo solo una minima parte dei rapporti di conto corrente.

Data questa circostanza, la società istante prevede che già il primo acconto del 16 giugno si tradurrà per la maggior parte in un credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sia orizzontale che verticale, e chiede di conoscere se l'eccedenza potrà essere sfruttata, già a partire dal mese successivo - coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1 del Dpr 445/1997 - per il versamento relativo all'Ires e/o all'Irap.

Negativo il parere fornito dai tecnici delle Entrate che, dopo aver ricapitolato la disciplina relativa ai versamenti delle ritenute su interessi da depositi e conti correnti, contenuta nel Dpr 602/73, spiegano che le maggiori somme versate in acconto nel 2008 potranno essere utilizzate in compensazione con altri debiti tributari e/o contributivi dal 1° gennaio 2009, senza dover attendere la presentazione del modello 770/2009 ordinario, il cui termine scade il 31 luglio 2009. In alternativa, ma sempre al termine del periodo d'imposta - e cioè una volta calcolati a consuntivo gli interessi liquidati nell'anno sui depositi e conti correnti, e quindi l'imposta effettivamente dovuta -, l'eventuale somma versata in eccedenza potrà essere chiesta a rimborso (articolo 41 del Dpr 602/1973).

Queste indicazioni - spiega la risoluzione - valgono anche nel caso in cui si siano verificati dei cambiamenti, di carattere soggettivo o oggettivo, tali da incidere sull'effettivo ammontare delle ritenute dovute: l'acconto, infatti, deve essere ad ogni modo determinato in maniera autonoma, nella misura di nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente, a prescindere da eventuali circostanze che potrebbero, verosimilmente, renderlo esuberante. L'acconto - che va calcolato secondo il meccanismo indicato dal Dl 46/1976 - non può, in altre parole, essere qualificato eccedente e deve essere versato in ogni caso, come già precisato dalla risoluzione 178/2000. "Evidentemente - spiega ancora l'Agenzia - il conferimento della rete di sportelli integra un momento innanzitutto 'oggettivo' in capo al conferente, in termini di ridotto volume di attività conseguente al conferimento della rete di sportelli, rispetto al quale il meccanismo di determinazione dell'acconto è del tutto autonomo". La previsione dell'articolo 1 del Dpr 445/1997 non può, di conseguenza, essere estesa all'acconto calcolato e versato nei termini specificati dal citato Dl 46/1976.

Nel caso in questione, dunque, una volta calcolata a consuntivo l'eventuale eccedenza, il contribuente potrà optare per il rimborso o per la compensazione. Va da sé che l'utilizzazione del credito tramite modello F24 potrà avvenire anche prima dell'effettiva presentazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta, "in quanto il diritto alla restituzione del credito sorge già dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dell'eccedenza".


Fonte: Agenzia Entrate

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