L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le operazioni di movimentazione dei passeggeri presso un impianto portuale, attrezzato per lo sbarco e l'imbarco delle persone in transito e con le strutture necessarie per i servizi di sicurezza, beneficiano dello speciale regime Iva di non imponibilità, a condizione che nel porto si effettuino transazioni commerciali internazionali.

(risoluzione n. 322/e del 29 luglio 2008 )

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